L’art. 515 c.p. sanziona penalmente l’avvenuta cessione di beni laddove questi siano diversi, per origine, provenienza, qualità o quantità, rispetto ai beni dichiarati o pattuiti.
(Cass. Sez. 3^ Pen. – sentenza 22/09-26/10/2020, n. 29578)
Nella fattispecie, la Suprema Corte ha annullato un decreto di sequestro probatorio e preventivo avente a oggetto un cospicuo quantitavo di mascherine, poiché non era stata fornita alcuna evidenza che le mascherine fossero state vendute come “presidi medici” ai fini della prevenzione del contagio da Covid-19.
Unica condizione questa che, imponendo le certificazioni sarebbe stata necessaria ed idonea a far ritenere astrattamente integrato il reato. Del resto, conclude la Cassazione, elemento non trascurabile è che il sequestro è avvenuto in un negozio di ferramenta e non presso una farmacia.