Integra il reato di cui all’art. 351 c.p. (”violazione della pubblica custodia di cose”), la temporanea sottrazione finalizzata alla fotocopiatura di atto processuale, da parte di avvocato estraneo al processo.
L’elemento cositutivo del reato è rappresentato dalla sottrazione alla sfera di custodia pubblica, con correlata disponibilità della cosa in capo al sottraente al di fuori della cognizione e del consenso del responsabile pubblico, indipendentemente dalla entità della amotio e dal tempo del suo protrarsi.
(Cass. penale VI, sentenza 23 settembte 2011, n. 34529)
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta Penale
Sentenza 23 settembre 2011, n. 34529
[OMISSIS]
Con sentenza del 18 ottobre 2010 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Sassari dichiarava non luogo a procedere nei confronti dell’avv. [XXX] imputato del reato di cui all’art. 351 c.p. (”violazione della pubblica custodia di cose”), per avere sottratto l’atto di citazione promosso da [OMISSIS], patrocinato dall’avv. [YYY], contro il Comune di Alghero, facendosene copia inserendola nell’istanza di ricusazione della dott.ssa [OMISSIS], Giudice di Pace di Alghero, da lui presentata nell’ambito del procedimento penale n. 834/08 promosso da [OMISSIS] contro il Comune di Alghero.
Il GUP, premesso che il fatto emergeva da una querela presentata il 5 febbraio 2009 dalla dott.ssa [OMISSIS], responsabile della cancelleria dell’ufficio del Giudice di Pace di Alghero, osservava in via preliminare che non poteva escludersi che la copia dell’atto di citazione allegata all’istanza di ricusazione fosse entrata nella disponibilità dell’avv. [XXX] in un momento in cui il fascicolo in cui l’atto si trovava era stato ritirato dal procuratore della parte privata, e rilevava poi che, in ogni caso, anche ipotizzando il prelievo, da parte del prevenuto, del fascicolo processuale dall’armadio della cancelleria per il tempo utile a estrarne copia, si era in presenza di una condotta non riconducibile alla nozione di sottrazione, presupponente in sé un apprezzabile mantenimento del bene nell’esclusiva disponibilità del “sottraente”.
Ricorre il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, denunciando violazione di legge per due motivi:
1. il Gup non ha considerato che il reato contestato si realizza anche per la mera temporanea rimozione della cosa dal luogo in cui è custodita;
2. la possibilità che la copia dell’atto di citazione allegata all’istanza di ricusazione fosse entrata nella disponibilità dell’avv. [XXX] in un momento in cui il fascicolo in cui l’atto si trovava era stato ritirato dal procuratore della parte privata, era una mera supposizione, suscettibile peraltro di concreta verifica dibattimentale attraverso l’escussione dell’avv. [YYY] e, quindi, inidonea in sé a fondare una valutazione prognostica negativa in ordine alla sostenibilità dell’accusa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
È anzitutto pienamente condivisibile il rilievo che la possibilità che la copia dell’atto di citazione allegata all’istanza di ricusazione fosse entrata nella disponibilità dell’avv. [XXX] in un momento in cui il fascicolo in cui l’atto si trovava era stato ritirato dal procuratore della parte privata, era una mera supposizione, suscettibile peraltro di concreta verifica dibattimentale attraverso l’escussione dell’avv. [YYY] e, quindi, inidonea in sé a fondare una valutazione prognostica negativa in ordine alla sostenibilità dell’accusa in giudizio.
Quanto alla considerazione del GUP che nella specie, anche ipotizzando il prelievo, da parte del prevenuto, del fascicolo processuale dall’armadio della cancelleria per il tempo utile a estrarne copia, non si sarebbe comunque in presenza di una condotta riconducibile alla nozione di sottrazione, in quanto mancherebbe un apprezzabile mantenimento del bene nell’esclusiva disponibilità del ’sottraente’, deve osservarsi che il delitto de quo sussiste anche in caso di cosciente e temporanea rimozione della cosa dal luogo in cui si trova (Cass. 16/01/1968, Grasso), che sia comunque idonea a sottrarla alla sfera di custodia pubblica riservatale (Cass. 28/04/1999, Salerno), senza che possa avere rilievo scriminante l’intenzione di immediata restituzione (Cass. 29/10/1985, Frediani).
L’elemento decisivo è costituito dalla sottrazione alla sfera di custodia pubblica, con correlata disponibilità della cosa in capo al sottraente al di fuori della cognizione e del consenso del responsabile pubblico, indipendentemente dalla entità della amotio e dal tempo del suo protrarsi.
I casi oggetto delle sentenze 12/01/2010, Fiore, e 19/02/2002, Chianese, richiamate dalla decisione impugnata, riguardano ipotesi del tutto particolari (cui non è assimilabile quella oggetto di causa), caratterizzate, l’una, dalla ritenuta mancanza di una reale acquisizione di disponibilità della cosa, e l’altra dalla inesistenza di una res oggetto di sottrazione.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al Tribunale di Sassari, che procederà a nuova deliberazione, attenendosi ai principi e rilievi suesposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Sassari per nuova deliberazione.
[OMISSIS]