(Cass. Sez. 4^ Pen. – sentenza 25/11-03/12/2020, n. 34351)
Gli episodi di maltrattamenti e prevaricazione nei confronti della vittima, consiste in continui insulti (sei una scrofa, come sei brutta, copriti, fai schifo, sei grassa, dovrei cambiare le porte perché non ci entri più, tra dieci anni ti cambio con una più giovane e più bella) pronunciati nella quotidianità della vita e non solo nel corso di litigi, nel far mancare alla persona offesa i mezzi finanziari necessari per l’acquisto di beni di prima necessità, cui si sono accompagnate le sporadiche condotte violente riferite ed accertate, sono sufficienti a sorreggere il giudizio di ripetitività ed abitualità dei comportamenti richiesto dal delitto di cui all’art. 572 c.p., costituendo il nucleo di un abituale comportamento vessatorio ai danni della moglie dell’imputato.
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[OMISSIS]
1. Con sentenza del 6 marzo 2019 la Corte di Appello di Bologna, in sede di giudizio di rinvio, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bologna con cui OMISSIS era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 572 c.p., per avere sottoposto la moglie OMISSIS e la figlia minore OMISSIS a continue vessazioni percosse e violenze, nonché del reato di cui all’art. 609 bis, comma 1 cod. pen., per avere costretto la moglie a subire atti sessuali contro la sua volontà, assolvendo il medesimo dal reato di cui all’art. 572 cod. pen., nei confronti della figlia e riconoscendo l’attenuante di cui all’art. 609 bis ultimo comma, per il reato di violenza sessuale nei confronti della moglie.
2. La Corte di Cassazione con sentenza n. 31426 del 13 aprile 2018, in sede rescindente, aveva annullato la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 20 aprile 2017, che confermava la sentenza di condanna del Tribunale di Bologna con cui OMISSIS era stato condannato per i reati di cuiagli artt. 609 bis, comma 1 e 572 cod. pen. limitatamente alla condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia, per difetto di motivazione in ordine circa la ripetività ed ossessività degliatti, necessaria ai fini della sussistenza del delitto, nonché alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 609 bis ultimo comma cod. pen. non essendo il diniego sorretto da valida valutazione circa i mezzi, le modalità esecutive e di coartamento della persona offesa.
3. Avverso la sentenza resa in sede rescissoria propone ricorso, a mezzo del suo difensore, OMISSIS affidandolo ad un unico articolato motivo.
4. Con la doglianza fa valere il vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà e dell’illogicità in ordine all’omessa valutazione di una prova decisiva al fine della valutazione della credibilità della persona offesa.
Rileva che la Corte territoriale è incorsa in errore avendo ritenuto che con la sentenza di annullamento fosse stato richiesto al giudice del rinvio di limitarsi a valutare l’abitualità degli atti di maltrattamento, mentre il mandato affidato dalla Corte di cassazione doveva ritenersi relativo all’accertamento della sussistenza degli atti vessatori, ciò implicando una valutazione sostanziale della credibilità della persona offesa. Osserva che seppure la Corte territoriale abbia premesso di non dover provvedere al vaglio delle dichiarazioni di OMISSIS in realtà le ha analizzate, ritenendole pienamente affidabili, senza tuttavia occuparsi di riconsiderare tutto il materiale probatorio a disposizione.
In particolare, il giudice di seconda cura ha omesso di esaminare le dichiarazioni rese da OMISSIS alla polizia giudiziaria in data 22 settembre 2013, trasfusenella relazione di servizio acquisita dal giudice di prima cura, pur a fronte delle plurime sollecitazioni della difesa in questo senso.
Assume che siffatte dichiarazioni, per il momento storico nel quale sono intervenute, si dimostrano di assoluta rilevanza.
Invero, la relazione di servizio riporta che il 22 settembre 2013 gli operanti di una volante della Polizia di Stato, intervennero presso l’abitazione del nucleo familiare, a seguito della segnalazione da parte di OMISSIS di atti di maltrattamenti da parte dell’imputato nei confronti della figlia, accusa dalla quale OMISSIS è stato assolto dalla sentenza impugnata.
Osserva che l’episodio si colloca a ridosso delle condotte vessatorie assertivamente realizzatesi nei confronti della moglie nel periodo giugno-luglio 2013, oggetto della contestazione di questo processo.
Rileva che la persona offesa sentita dagli operanti che avevano constatato dallo S.D.I. la presenza di denunce per violenza sessuale e maltrattamenti di famiglia relative all’anno 2012, formulate da OMISSIS, aveva dichiarato che dopo quegli episodi, – che pure l’avevano indotta a lasciare l’abitazione rifugiandosi dal fratello per un mese – il marito non aveva più reiterato le condotte denunciate nei suoi confronti.
Le dichiarazioni spontaneamente rese in quell’occasione, in un ambiente scevro da condizionamenti, divergono da quelle rese successivamente nel corso del procedimento.
Nondimeno, né siffatta dichiarazione, né quella resa avanti ai Tribunale dei minorenni di Bologna – con cui OMISSIS ribadiva l’assenza di atti di violenza verbale o fisica, dichiarando di avere ‘un po’ esagerato’- è stata coerentemente giudicata dai giudici di merito ai fini della valutazione di credibilità della persona offesa.
La Corte territoriale, infatti, si è limitata a considerare quanto affermato in sede di giudizio minorile sull’allontanamento del padre dalla casa familiare alla cui cura era affidata la figlia come un tentativo della madre di tenere unita la famiglia, laddove un vaglio complessivo delle plurime dichiarazioni della persona offesa avrebbe consentito una migliore rappresentazione del reale svolgimento dei fatti, inducendo necessariamenteuna diversa valutazione dell’affidabilità di OMISSIS.
L’omessa considerazione di quanto affermato dalla medesima il 22 settembre 2013, dunque, mina gravemente l’impianto argomentativo della sentenza impugnata e ne impone l’annullamento.
5. Con requisitoria scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8 D.L 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il motivo è manifestamente infondato.
2. Come correttamente ritenuto dal giudice del rinvio, il mandato del giudice di legittimità, in sede rescindente, non era affatto quello di procedere ad una nuova valutazione della credibilità della persona offesa, bensì quello di valutare se le condotte indicate nell’atto di imputazione fossero inquadrabili nel delitto di cui all’art. 572 cod. pen., in quanto connotate da ripetitività tale da costituire quella continuità ed abitualità che configura la condotta materiale del reato, dovendo questa consistere nella sottoposizione del familiare ad una serie di sofferenze fisiche e morali che, isolatamente considerate, potrebbero anche non costituire reato, (ex multis Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 – dep. 14/03/2012, S., Rv. 252350), accompagnata, sotto il profilo soggettivo, dalla coscienza e volontà dell’agente di porre in essere siffatti atti vessatori.
3. Ora, è vero che nell’adempiere al compito assegnato dalla sentenza di annullamento, la Corte territoriale ripercorre il racconto della persona offesa, richiamando le considerazioni già svolte in sede di merito, in particolare in relazione alla rimessione di querela per i fatti precedentemente denunciati -e non per quelli oggetto del presente processo- ed alle dichiarazioni rese avanti al Tribunale per i minorenni, in data 27 marzo 2014, nonché al matrimonio contratto con l’imputato, successivamente al periodo in cui ricadono gli episodi contestati, ma lo fa per fugare ogni residuo dubbio sulla sussistenza degli atti da cui è scaturita l’accusa di maltrattamenti in famiglia.
Né, d’altrocanto, il giudice della rescissione, aveva affrontato, ritenendola illogica od incompleta, la motivazione circa l’affidabilità della persona offesa, vizio che dalla lettura della sentenza di annullamento non pare neppure essere stato effettivamente sottoposto alla censura del giudice di legittimità.
4. Non era, pertanto, richiesto alla Corte, in sede rescissoria, di completare il vaglio della testimonianza della persona offesa in relazione all’affidabilità complessiva della narrazione, attraverso la rivisitazione delle sue affermazioni ponendola a confronto con la documentazione acquisita al procedimento, fra cui la difesa indica le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in data22 settembre 2013.5. Ciò di per sé rende inammissibile il ricorso.
D’altro canto, la Corte territoriale con la sentenza quiimpugnata rappresenta gli episodi di prevaricazione nei confronti della vittima, consiste in continui insulti (sei una scrofa, come sei brutta, copriti, fai schifo, sei grassa, dovrei cambiare le porte perchénon ci entri più, tra dieci anni ti cambio con una più giovane e più bella) pronunciati nella quotidianità della vita e non solo nel corso di litigi, nel far mancare alla persona offesa i mezzi finanziari necessari per l’acquisto di beni di prima necessità, cui si sono accompagnate le sporadichecondotte violente riferite ed accertate. Siffatte considerazioni sono sufficienti a sorreggere il giudizio di ripetitività ed abitualità dei comportamenti richiesto dal delitto di cui all’art. 572 cod. pen., costituendo il nucleo di un abituale comportamento vessatorio ai danni della moglie dell’imputato.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Si dispone l’oscuramento dei dati personali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende.