La Corte ha affermato che tra i titolari deputati, ai sensi dell’art.4 del d. lgs. n. 196 del 2003, ad assumere le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati personali, rientra anche colui che, senza essere “istituzionalmente” depositario della tenuta di dati sensibili, sia comunque venuto, anche occasionalmente, a conoscenza degli stessi, sicché, ove egli, indebitamente, ne faccia diffusione illecita, risponde del reato di cui all’art. 167 d. lgs. cit. (Fattispecie di indebita diffusione, attraverso una chat line pubblica, del numero di utenza cellulare altrui).
(Cass. penale Sez. 17 febbraio – 1 giugno 2011, n. 21839)