Non sussiste incompatibilità a testimoniare del legale che, dismesso l’ufficio di difensore dell’imputato abbia poi assunto nello stesso procedimento quello di teste e, in tale veste sia escusso dal giudice, in quanto, nel vigente ordinamento, l’incompatibilità del difensore sussiste solo nel caso di contestuale esercizio delle due funzioni in questione, potendo tali ipotesi assumere rilevanza soltanto sul piano della deontologia forense.
Ne deriva che, in tal caso, non è applicabile la previsione di cui all’art. 197, comma 1, lett. d) c.p.p., la quale circoscrive l’incompatibilità con l’ufficio di testimone alla sola ipotesi del difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva.
(Cass. Sez. V Penale, 5 febbraio – 26 aprile 2010, n. 16255)
Avvocato cassazionista, svolge attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ha maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità da colpa medica. È Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 anche di società multinazionali.

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