L’ordinanza con la quale è disposta la revoca del provvedimento di sospensione del processo per incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al giudizio a causa di infermità mentale è impugnabile soltanto congiuntamente all’impugnazione contro la sentenza ex art. 586, comma 1, c.p.p..
(Cass. Sez. I Penale, 8 – 29 luglio 2010, n. 29936)
 
Avvocato cassazionista, svolge attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ha maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità da colpa medica. È Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 anche di società multinazionali.

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