Anche per le relazioni di servizio, perché possano essere ritenute atti non ripetibili inseribili nel fascicolo del dibattimento, non sarà sufficiente che contengano informazioni su attività d’indagine che – per loro natura – possono essere descritte in dibattimento, ma è necessario che contengano la descrizione di un’attività materiale svolta, ulteriore rispetto a quella investigativa e non riproducubile, ovvero la descrizione di luoghi, cose o persone che – parimenti – possono essere ritenute non ripetibili perché soggetti a modificazioni per il decorso del tempo.

In questi casi la non ripetibilità deriva, non da un’assoluta impossibilità di descrizione delle situazioni modificabili, ma dalla perdita di informazioni che deriva dalla possibilità di mutamento dello stato dei luoghi, cose o persone che non renderebbe possibile, in caso di necessità, la ripetizione dell’atto.
(Cass. sez. un. penali, sentenza 17 ottobre – 18 dicembre 2006, n. 41281) 
 
Avvocato cassazionista, svolge attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ha maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità da colpa medica. È Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 anche di società multinazionali.

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