Non sussiste alcun obbligo di comunicazione al difensore del provvedimento con cui il pubblico ministero ha deciso sulla sua istanza di accedere alle registrazioni delle intercettazioni telefoniche utilizzate per l’adozione di una misura cautelare.

(Cass. 6^ Sez. Pen. – 07-25/10/2011, n. 38673)
E’ onere dello stesso difensore informarsi presso l’Ufficio della parte pubblica dell’eventuale accoglimento ovvero del rigetto della suddetta istanza o anche solo della sua mancata considerazione.
Nella fattispecie la difesa aveva presentato istanza di audizione delle registrazioni in vista dell’udienza di riesame, nel corso della quale aveva eccepito di non essere stato posto in grado di esercitare il diritto di accesso perché l’autorizzazione del pubblico ministero gli era stata comunicata via fax solo il giorno precedente all’udienza medesima, adempimento la cui asserita tardività la Corte ha ritenuto non sussistere, ritenendo per l’appunto che spetti alla difesa attivarsi tempestivamente per prendere cognizione della sorte dell’istanza formulata.
TESTO INTEGRALE SENTENZA

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