Perché la condotta di cui all’art. 56 c.p. attinga la soglia del penalmente rilevante occorre che gli atti siano idonei e diretti in modo non equivoco alla commissione di un delitto.
Nella fattispecie, la presenza, certa, dell’imputato all’interno del Supermercato, in orario prossimo a quello di chiusura, che maldestramente tenta di nascondere la propria persona nei servizi igienici, non è stata ritenuta univocamente diretta alla commissione dello specifico delitto di furto, nella forma per l’appunto tentata, ma atto preparatorio, equivocamente diretto, o meglio interpretabile come diretto, alla realizzazione di svariate, ancorché indeterminate, condotte (per quanto illecite).

 
Tribunale Ordinario di Alessandria
Giudice Diego Gandini
Sentenza 17 gennaio 2011

 

 
Con decreto di citazione a giudizio adottato dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria in data 06 agosto 2009, [OMISSIS] meglio in epigrafe generalizzato, veniva tratto a giudizio innanzi questo Ufficio per rispondere del reato lui ascritto.
L’imputato, ritualmente citato, non comparendo, veniva dichiarato contumace permanendo in tale status sino al termine del processo lui intentato.
Dall’istruttoria dibattimentale, compiuta con l’acquisizione della documentazione al fascicolo per il dibattimento acclusa ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 431, 553 c.p.p., dei documenti ex artt. 234 e ss. c.p.p. prodotti dalle parti e della documentazione dell’attività di indagine altresì acquisita allo stesso sull’accordo delle medesime, ex art. 555, comma 4, c.p.p., in luogo dell’assunzione dei testi autorizzati (data per letta ai sensi dell’art. 511 medesimo codice con contestuale riduzione della lista testimoniale), emergevano le seguenti circostanze alla cui luce è d’obbligo dichiarare la penale responsabilità dell’imputato in quanto ne sussistono i requisiti sia oggettivi che soggettivi.
Risulta difatti acclarato come in data 28 giugno 2008, gli Operanti della Stazione Carabinieri di Ovada sopraggiunti, previa richiesta di intervento, presso il locale Centro Commerciale “Bennet”, abbiano constatato uno dei servizi igienici essere stato gravemente danneggiato, risultando in particolare interamente crollata la controsoffittatura realizzata in pannelli di cartongesso.
Sul luogo, inoltre, veniva riscontrata la presenza di un pacchetto di sigarette e veniva altresì consegnato ai Militari, dal responsabile del punto vendita, un portafogli precedentemente rinvenuto all’interno del servizio igienico in oggetto, contenente denaro ed effetti personali riconducibili all’odierno imputato, [OMISSIS].
A seguito del sopralluogo effettuato, gli Operanti, nel contempo rientrati presso il Comando di appartenenza, venivano quindi raggiunti dallo [OMISSIS] medesimo che, dopo essersi recato presso il Centro Commerciale alla ricerca del proprio portafogli, era stato al Comando stesso indirizzato per ogni informazione al riguardo.
In quella sede, all’imputato, conosciuto agli Inquirenti a causa dei numerosi precedenti, specie per reati contro il patrimonio, venivano quindi formulate alcune domande al fine di verificarne la posizione e, precipuamente, le ragioni della di egli presenza all’interno del Supermercato il precedente 27 giugno 2008.
Sulla scorta della poco chiara versione dei fatti dallo stesso fornita, lo [OMISSIS] veniva quindi deferito all’Autorità Giudiziaria per il delitto di tentato furto aggravato e il di egli portofoglio sottoposto a sequestro.
Ritenevano difatti gli Operanti della Stazione Carabinieri di Ovada, cui seguiva citazione a giudizio per la corrispondente fattispecie ad opera della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, che lo [OMISSIS] si fosse recato presso il Centro Commerciale ed avesse ivi tentato, dopo aver acquistato generi di poco valore, di nascondersi sino all’orario di prossima chiusura, cercando di celarsi nell’intercapedine formata dalla controsoffittatura in cartongesso del servizio igienico, senza tuttavia riuscire nell’intento a causa della fragilità della struttura stessa che subito, sotto il suo peso, era clamorosamente rovinata a terra, costringendolo alla fuga (nel corso della quale smarriva il portafogli).
Il fatto non costituisce reato.
Ed invero, perché la condotta di cui all’art. 56 c.p. attinga la soglia del penalmente rilevante occorre che gli atti siano idonei e diretti in modo non equivoco alla commissione di un delitto.
Ora: la presenza, certa, dell’imputato all’interno del Supermercato, in orario prossimo a quello di chiusura, che maldestramente tenta di nascondere la propria persona nei servizi igienici, per quanto capace di ingenerare il, più che fondato, sospetto del futuro compimento di azione illecita, non risulta tuttavia univocamente diretta alla commissione dello specifico delitto di furto, nella forma per l’appunto tentata, contestato.
È invece atto preparatorio, equivocamente diretto, o meglio interpretabile come diretto, alla realizzazione di svariate, ancorché indeterminate, condotte (per quanto illecite).
Ed inconferente ad estrapolare la pur configurata fattispecie di furto tentato è altresì la pregressa condotta di vita dell’imputato: in un ordinamento penale formale, quale l’Italiano attuale, ispirato al principio di necessaria offensività, i precedenti, ancorché soggettivamente valutabili ai fini della comminatoria dell’eventuale sanzione, non possono difatti assurgere a qualificare la condotta, solo oggettivamente valutabile, dell’autore del fatto, altrimenti venendo a configurarsi quella “colpa normativa d’autore” (“Täterschuld”) viceversa propria delle dottrine sostanzialiste.
Alla stregua di quanto precede, altro dovere per gli effetti al procedente Ufficio non residua che mandare assolto [OMISSIS] dal reato lui in capo di imputazione ascritto in quanto il fatto non costituisce reato.
Restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.

P.Q.M.

Visto l’art. 530 c.p.p.

ASSOLVE 
[OMISSIS] dal reato lui ascritto in quanto il fatto non costituisce reato.
Si dispone la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.
Giorni 90 (novanta) per il deposito delle motivazioni.

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