Le Sezioni Unite, dopo aver chiarito in riferimento al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali che la notifica dell’accertamento della violazione e il decorso del termine di tre mesi per il versamento, ai fini della non punibilità, di quanto dovuto, non costituiscono una condizione di procedibilità dell’azione penale, hanno affermato il principio di diritto secondo cui il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell’avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all’imputato, contenga gli elementi essenziali del predetto avviso.
(Cass. Sezioni Unite Penali, sentenza 24 novembre 2011 – 18 gennaio 2012, n. 1855)

 

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