La richiesta di giudizio abbreviato in seno a rito immediato non può essere formulata a mezzo posta giacché, da un lato, è prevista dall’art. 458, comma primo, cod. proc. pen., quale unica modalità di presentazione, quella del deposito nella cancelleria del gip con l’avvenuta prova della notifica al P.M. e, dall’altro, deve ritenersi inestensibile il disposto dell’art. 583 cod. proc. pen. in materia di impugnazioni.
(Cass. Penale Sez. IV , sentenza 10 – 28 novembre 2011, n. 44068)