Non è configurabile il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’ingiustizia formale della privazione della libertà.
Nella specie, riguardante derubricazione dell’imputazione da concussione a corruzione per atto d’ufficio, con conseguente ingiustizia della detenzione subita, perché non consentita in relazione al titolo di reato definitivamente accertato, la Corte ha escluso il diritto alla riparazione per avere l’interessato dato causa per colpa grave all’applicazione della custodia cautelare.
(Cass. Penale Sez. IV, sentenza 10 giugno – 24 settembre 2010, n. 34661)
Estinzione del reato per prescrizione
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