In tema di trattamento sanzionatorio della contravvenzione di guida sotto l’influenza dell’alcool, la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria inflitta, con il lavoro di pubblica utilità (art. 186, co. 9-bis, CdS), laddove sollecitata dall’imputato, non è subordinata all’obbligo della indicazione delle modalità esecutive dello stesso (indicazione del lavoro, dell’ente presso cui si intenda svolgere l’attività, del consenso dell’ente, del piano di lavoro concordato ecc.): tale obbligo, infatti, non è espressamente previsto dalla legge, laddove, del resto, la sostituzione non richiede neppure necessariamente un’istanza dell’imputato, essendo subordinata solo alla sua “non opposizione”.
(Cass. Penale Sez. IV, sentenza 2-8 febbraio 2012, n. 4927)
Testo integrale sentenza
Art. 186 CdS, lavoro di pubblica utilità
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