Deve andare assolto dal reato di cui all’art. 10-bis D.Lgs. 74/2010, l’imprenditore che versa in serie difficoltà economiche imputabili a inadempienze di Ente Pubblico, tali da non consentirgli di rispettare l’obbligo di versare all’Erario le somme in precedenza trattenute quale sostituo d’imposta.
Interessante pronuncia del Tribunale di Roma, con la quale, in applicazione del principio del favor rei, si è pervenuti alla assoluzione ex art. 530 cpv. c.p.p. con la formula “perchè il fatto non costituisce reato”, non ritenendo adeguatamente provato l’elemento soggettivo del reato, ipotizzando che, qualora i debitori dell’imputato avessero puntualmente rispettato gli impegni assunti nei suoi riguardi, questi avrebbe avuto modo di comportarsi in maniera analoga nei riguardi dei suoi obblighi tributari.
(Tribunale di Roma, Giudice dott. Polella, sentenza 24 aprile – 17 maggio 2012, n. 8187)

Testo integrale sentenza (avv. Giuseppe De Napoli)

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