L’imputato è responsabile del reato di induzione all’atto sessuale mediante abuso della condizione di inferiorità fisica e psichica della persona offesa al momento del fatto, anche nel caso in cui tale condizione, dovuta all’abuso di alcool e sostanze stupefacenti, sia stata prodotta da una condotta autonoma e volontaria della persona offesa, sia conosciuta dall’imputato e da questi strumentalizzata per accedere all’atto sessuale.
(Tribunale Ordinario di Velletri, sentenza 31 ottobre 2011 – 30 marzo 2012, n. 1791)
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