In tema di richiesta di riesame, anche a voler ritenere la PEC assimilabile ad una lettera raccomandata, è necessario che la richiesta sia stata trasmessa nei termini di legge presso la cancelleria del giudice del riesame (nel caso di specie la richiesta era stata trasmessa a mezzo PEC alla cancelleria centrale e non a quella del riesame e, pertanto, la Corte non ha ritenuto di dover affrontare il tema dell’equipollenza della PEC alla lettera raccomandata)

(Corte di Cassazione, Sezione 2 penale , 

Sentenza 14 ottobre 2011, n. 37037)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antonio – Presidente
Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere 


Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere 


Dott. RAGO Geppino – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere 


ha pronunciato la seguente: 



SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Bo. Vi. , nato a (OMESSO);

avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, in data 9.6.2011;

Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. DAVIGO Piercamillo;

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. GIALANELLA Antonio, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;

Udito il difensore, Avv. Caputo Giuseppe, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma che dispose la custodia cautelare in carcere di Bo. Vi. , l’indagato, tramite il difensore, propose istanza di riesame ed il Tribunale di Roma, conordinanza del 31.5.2011, la dichiaro’ inammissibile siccome tardiva.

Il difensore, con successiva istanza, chiese dichiararsi la perenzione della misura assumendo di aver inviato tempestivamente per posta elettronica certificata la richiesta di riesame, sulla quale non sarebbe intervenuta pronunzia nei termini da parte del Tribunale.

Il G.I.P. rigetto’ la richiesta di scarcerazione.

Avverso tale provvedimento l’indagato propose appello, ai sensi dell’articolo 310 c.p.p., ma il Tribunale di Roma, con ordinanza del 9.6.2011, depositata il 20.6.2011, respinse l’impugnazione.

Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo violazione della legge processuale in quanto la proposizione di un’impugnazione puo’ avvenire validamente tramite posta elettronica certificata, ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 48, come modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, articolo 33, comma 1 e chiedeva l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ infondato.

E’ superfluo esaminare in questa sede la questione se la posta elettronica certificata sia o meno equipollente alla lettera raccomandata.

Infatti, anche ipotizzando tale equipollenza, la richiesta va trasmessa alla cancelleria del giudice del riesame, ai sensi dell’articolo 309 c.p.p..

Inoltre va ricordato che questa Corte ha affermato che il termine per l’invio da parte del pubblico ministero degli atti al giudice del riesame decorre, in caso di proposizione della richiesta di riesame a mezzo posta, dal momento in cui la richiesta perviene alla cancelleria della sezione competente per il riesame e non gia’ dal momento in cui perviene alla cancelleria centrale del tribunale. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4417 del 17.12.2009 dep. 2.2.2010 rv 246014).

Altrettanto deve ritenersi per il termine di perenzione conseguente all’omessa tempestiva decisione.

Nel caso in esame il Tribunale ha dato atto che la richiesta pervenne il 25.3.2011 dalla Cancelleria centrale.

Poiche’ l’indirizzo di posta elettronica a cui fu indirizzata la richiesta di riesame, come risulta dallo stesso ricorso, e’ quella: (OMESSO) non riferibile alla Sezione riesame, non puo’ ritenersi tardiva la pronunzia del Tribunale, anche se la posta certificata fosse equivalente ad una lettera raccomandata.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Poiche’ dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta’ del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perche’ provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Si provveda a norma dell’articolo 94 disp. att. c.p.p..

Avvocato cassazionista, svolge attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ha maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità da colpa medica. È Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 anche di società multinazionali.

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