I certificati medici rilasciati in assenza di accertamenti diagnostici non costituiscono prova ai fini della determinazione della durata della malattia.
(Tribunale di Roma 7^ Pen. – sentenza 15/04/2021, n. 4981)
Il Tribunale penale di Roma in composizione monocratica, chiamato a decidere in merito alla durata di una malattia in un caso di lesioni derivanti da sinistro stradale, ha ritenuto che i giorni di malattia attestati dal medico curante non potessero valutarsi ai fini della qualificazione del fatto come lesioni gravi.
In presenza di certificati rilasciati da medico non specializzato ed in assenza di esami strumentali diagnostici, mancando elementi di novità nel quadro clinico, non può ritenersi provato l’aggravamento dell’iniziale processo patologico.
Per tale ragione, il Tribunale ha valutato, ai fini della durata della malattia, i soli giorni attestati dal certificato del Pronto Soccorso del nosocomio presso cui la persona offesa era stata visitata nell’immediatezza del sinistro.
In tema di lesioni, occorre distinguere tra periodo di fisiologica convalescenza e aggravamento dell’iniziale processo patologico.
Solo quest’ultimo è idoneo a comportare un allungamento della durata della malattia ai fini della qualificazione giuridica del reato di lesioni.