Sull’acquisizione e l’utilizzabilità processuale dei tabulati di traffico telefonico o telematico, anche dopo la sentenza della Corte di Giustiza UE del 02/03/2021 – pronunciata in seguito al rinvio pregiudiziale da parte della Suprema Corte Suprema dell’Estonia – la giurisprudenza di merito conferma la legittimità delle prassi applicative ex art. 132 Codice Privacy.

(Tribunale di Milano, 7^ Sez. Pen. – ordinanza 02/03/2021, in proc. 585/2021)

Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di disapplicazione dell’art. 132 del Codice Privacy, non ravvisando profili di censura della norma interna rispetto ai dettami UE in tema di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, ponendo l’accento sul requisito della “finalità” che rende legittimo l’accesso ai dati personali nell’Ordinamento italiano.
L’accesso ai dati, specifica e sottolinea il Giudice del merito, è circoscritto alla repressione dei reati (lotta contro le gravi forme di criminalità) o alla prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e deve essere disposto con provvedimento motivato (decreto ex art. 256 c.p.p.).

 A dispetto di quanto previsto dalla legislazione estone, l’art. 132 del D.lgs 196/2003, oltre a prevedere un limite temporale all’attività di memorizzazione e conservazione dei dati relativi al traffico telefonico (o telematico) da parte dei gestori, subordina la possibilità di acquisire i detti dati per finalità di giustizia, all’adozione di uno specifico decreto motivato da parte dell’Autorità Giudiziaria, in persona del Pubblico Ministero e riconosce peraltro un potere di iniziativa in tal senso e per finalità di difesa, anche all’indagato/imputato nonché alle altre parti del procedimento penale.
In sintesi, la normativa estone riconosce alla sola Autorità Giudiziaria la facoltà di richiedere l’acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e subordina l’esercizio di tale facoltà ad una richiesta mera che non soggiace ad alcun obbligo di motivazione e non richiede l’adozione di cautele sul piano sostanziale o procedurale atte a garantire il contemperamento delle esigenze di tutela della privacy e a scongiurare il rischio di abusi; fatto questo che la Corte ha ritenuto in contrasto con i principi di proporzionalità e stretta necessità che possono giustificare, ai sensi dell’art. 15 della direttiva 2002/58, una limitazione al diritto di riservatezza e protezione dei dati personali.
TESTO INTEGRALE ORDINANZA

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