Per avere rilievo penale ai sensi dell’art. 316 ter c.p. la condotta deve consistere nella presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero consistere nell’omissione di informazioni, purché dovute ex lege.

(Cass. Sez. 6^ Pen. – sentenza 24/02-21/05/2021, n. 20364)

Dopo avere puntualmente sintetizzato il quadro normativo attualmente in vigore, la Suprema Corte ha confermato l’orientamento di legittimità secondo il quale l’omessa informazione all’Ente erogatore della pensione del decesso dell’assicurato da parte del congiunto-convivente e la conseguente percezione dei ratei da parte di quest’ultimo, non costituisce indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, poiché l’unico dovere che incombe sui congiunti-conviventi è quello di comunicare la morte del de cuius all’Ufficio Anagrafe del Comune entro le 24 ore dal decesso.

Peraltro, l’appropriazione da parte del ricorrente dei ratei della pensione erogata dall’ENASARCO in favore della madre defunta mediante versamento nel conto corrente bancario di cui lo stesso ricorrente era cointestatario, risulta certamente indebita, in quanto sine titulo, con la conseguenza che il fatto contestato va riqualificato quale appropriazione indebita ai sensi dell’art. 646 cod. pen., delitto perseguibile a querela, e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, per originaria mancanza della suddetta condizione di procedibilità.
La rilevata improcedibilità per mancanza di querela fin dalla pronuncia di primo grado, comporta altresì l’annullamento di tutte le statuizioni civili in questa contenute; in tale ipotesi, infatti, non sussistono i presupposti in presenza dei quali l’art. 578 c.p.p. consente al Giudice dell’impugnazione di decidere sugli effetti civili anche nel caso in cui dichiari l’estinzione del reato.
TESTO INTEGRALE SENTENZA

 

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.