(Cass. Sezione VI Penale, 21.5.2010 – 28.5.2010, n. 20550)
Sezione VI Penale
Sentenza 21 maggio – 28 maggio 2010, n. 20550
1. Arrestato il 26.11.2009 in flagranza del reato di illecita detenzione per fini di spaccio di circa 400 grammi di hashish (poi risultato caratterizzato da principio attivo in TRC pari all’8%), OMISSIS è stato presentato dal procedente pubblico ministero davanti al Tribunale di Milano per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio direttissimo, ai sensi dell’art. 449 co. 1 cpp. All’udienza del 27 .11.2009 il Tribunale ha convalidato l’arresto del OMISSIS, cui ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari in OMISSIS. Instauratosi il pedissequo giudizio, l’imputato ha chiesto di essere giudicato con le forme del rito abbreviato.
Con sentenza del 3.12.2009 il Tribunale ha riconosciuto il OMISSIS colpevole del reato ascritto gli e lo ha condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 18.000,00 di multa. Con separata ordinanza in pari data lo stesso Tribunale ha respinto l’istanza con cui l’imputato ha chiesto di essere autorizzato a riprendere la propria attività lavorativa presso la società Perfoods s.r.l. con sede a Liscate, cui è legato da anni da contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2. L’imputato ha appellato detta ordinanza de libertate, sulla quale si è pronunciato il Tribunale di Milano con provvedimento reiettivo in data 10.2.2010.
I giudici dell’appello cautelare hanno ritenuto di non poter autorizzare il OMISSIS a svolgere, a norma dell’art. 284 co. 3 cpp, la sua pregressa attività lavorativa, in pendenza del regime di cautela domiciliare applicatogli, in base ai congiunti rilievi secondo cui: 1) il notevole quantitativo di droga trovato in possesso del prevenuto ed in tutta evidenza destinato allo spaccio lascia presumere la “frequentazione da parte dell’imputato di ambienti criminali dediti al traffico di stupefacenti di livello alto”; 2) siffatta evenienza implica “grave pericolo di reiterazione della condotta criminosa”, non compatibile con una attività di lavoro che richiede spostamenti dell’imputato da OMISSIS a OMISSIS in orari diversi e anche notturni (turni con periodicità settimanale: ore 6-14, ore 14-22, ore 22-6), “tali da vanificare le esigenze di controllo sottese alla misura cautelare applicata”.
3. OMISSIS ha impugnato per cassazione l’illustrata ordinanza del Tribunale di Milano, censurandone la carenza e l’illogicità di motivazione.
Il provvedimento traspone le medesime considerazioni reiettive già enunciate dal giudice della cognizione di merito, senza farsi carico di valutare gli elementi concretamente rappresentati con l’atto di appello a sostegno dell’invocato regime di arresti domiciliari lavorativi. Elementi che vanno dallo stato di incensuratezza e di assenza di pendenze giudiziarie dell’ imputato alla possibilità di assicurarne la continuità del percorso lavorativo, proprio in funzione di prevenzione sociale da ricadute in attività criminose, atteso che il OMISSIS ha lavorato alle dipendenze della società OMISSIS fin dal 1991, lavoro che – protraendosi la sua assenza per ragioni di giustizia – rischia di perdere con irreparabile pregiudizio economico e morale. Ed altresì dalla piena compatibilità di turni di lavoro predefiniti nel tempo e compatibili con i controlli di p.g. sul rispetto della misura cautelare lavorativa all’inesistenza di possibili deviazioni (con contatti esterni) dal percorso da casa al lavoro, dal momento che per raggiungere l’azienda a Liscate e per rientrare a casa a Pioltello l’imputato, privo di patente di guida, si varrebbe dell’ausilio autoveicolare del padre pensionato (OMISSIS vive con i genitori).
4. Il ricorso è fondato e l’impugnata ordinanza del Tribunale di Milano va annullata, demandandosi ai giudici dell’ appello cautelare una nuova e più analitica verifica delle ragioni di impugnazione postulate dal prevenuto, con il supporto di dati documentali (sul suo risalente rapporto di lavoro subordinato), ai fini dell’applicazione del regime cautelare previsto dall’art. 284 co. 3 cpp.
Se non vi è dubbio che – come statuito dalla giurisprudenza di questa Corte – la valutazione ai fini della concessione del beneficio di cui all’art. 284 co. 3 cpp deve informarsi a criteri di particolare attenzione sulla compatibilità dell’attività lavorativa cui attenderebbe l’imputato o indagato con le esigenze cautelari poste a base della applicata misura domiciliare (v. da ultimo Cass. Sez. 6, 25.2.2008 n. 12337, Presta, rv. 239316), non può non constatarsi che di una siffatta necessaria attenzione non si rinviene traccia nel provvedimento impugnato, che si mostra lacunoso e generico in riferimento alle specifiche doglianze formulate dall’odierno ricorrente contro il provvedimento di diniego degli arresti domiciliari lavorativi del giudice della cognizione.
Se l’autorizzazione a svolgere attività di lavoro non si configura come un diritto del detenuto agli arresti domiciliari, del pari va riconosciuta la rilevanza della situazione di colui che, incorso nei rigori della legge penale, invochi la possibilità di continuare a svolgere un lavoro che svolge da anni in regime contrattuale garantito (da quasi venti anni come nel caso del OMISSIS), rispetto a quella di chi, in analoga condizione cautelare, solleciti l’ammissione allo svolgimento di una attività di lavoro ex no va e più o meno precaria, talora basata su non sempre affidabili proposte di assunzione da parte di terzi. Di tal che l’ineludibile tutela della sicurezza sociale (art. 13 Cost.) connessa al pericolo di reiterazione di contegni criminosi può non rendersi inconciliabile, previe le opportune verifiche in fatto del giudice di merito, con il non meno significativo diritto al lavoro (art. 35 Cost.), esteso anche alla conservazione di un posto di lavoro stabile di cui il soggetto già disponga. Tanto precisato, è agevole osservare che l’ordinanza dei giudici dell’appello cautelare di Milano si mostra non sorretta da adeguata e logica motivazione in rapporto ai seguenti aspetti valutativi della regiudicanda cautelare:
a) nessun peso o rilievo è attribuito allo stato di incensuratezza e di assenza di pendenze giudiziarie del pur non più giovane OMISSIS (nato nel 1975), attribuendosi decisivo valore alla “gravità” del reato per cui è intervenuta condanna in primo grado, sebbene siffatta gravità, segnatamente se correlata al non elevato principio attivo dell’hashish sequestrato al prevenuto, non abbia indotto il giudice di cognizione ad applicargli la più afflittiva misura cautelare della custodia in carcere;
b) in palese discrasia con tali evenienze si ipotizza la verosimile frequentazione dell’imputato con ambienti del narcotraffico di alto livello, senza che di simile assunto si offrano dati dimostrativi o indiziari collegati a circostanze di natura investigativa sottese all’avvenuto arresto in flagranza del OMISSIS;
c) escludendosi il pericolo di una vanificazione dei controlli propri della misura cautelare domestica (siffatti controlli potendo espletarsi anche presso la sede di lavoro del detenuto domiciliare), si accredita la pericolosità dei ripetuti spostamenti da OMISSIS a OMISSIS che dovrebbe compiere il OMISSIS in orari diversi e anche notturni (ma sono gli orari dei turni di lavoro di una fabbrica con produzione a ciclo continuo) senza nulla inferire in ordine al fatto che l’imputato sarebbe accompagnato sul luogo di lavoro e poi da questo ricondotto a casa dal suo stesso genitore convivente.
Profili e temi che il Tribunale di Milano curerà di approfondire idoneamente nel nuovo esame dell’ atto di appello di OMISSIS.
La Corte di Cassazione annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano per nuovo esame.