L’impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere per non imputabilità – pronunciata dal GIP minorile, ex art. 26 D.P.R. 448/1988, in relazione a reato commesso da infraquattordicenne – non è riconducibile al novero delle sentenze di proscioglimento e, in tal caso, il giudice investito dell’appello deve qualificare lo stesso come ricorso per cassazione, ex art. 568, comma quinto, c.p.p., e trasmettere gli atti al giudice di legittimità.
(Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la pronuncia d’inammissibilità della Corte d’appello e ha altresì annullato la sentenza del GIP con rinvio allo stesso Tribunale per un nuovo esame).
(Cass. Pen. Sez. V, 11 giugno 2008, n. 23612 – ric. Martignago)