Poiché il riconoscimento del figlio naturale piò essere fatto pure nella località di detenzione dell’interessato, va rigettata l’istanza di permesso motivata dalla necessità per il detenuto di recarsi a tal fine presso il luogo di nascita del figlio stesso.
(Tribunale di Sorveglianza di Torino, ordinanza 22 agosto 2012; Pres. Est. VIGNERA, ric. P)


REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Sorveglianza di Torino

composto da:
1) Dott. Giuseppe Vignera              Presidente rel.
2) Dott. Paola Velludo                    Giudice
3) Dott. Margherita Bassini             Esperto
4) Dott. Paolo Righini                     Esperto
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
nei confronti di P. R., nato a XXXX il XXXX, detenuto presso la Casa di Reclusione di Alessandria, difeso dall’Avv. D’Adamo Silvia del Foro di Cassino, nel procedimento di sorveglianza avente ad oggetto il reclamo avverso il provvedimento di rigetto di istanza di permesso ex art. 30 O.P. emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Alessandria in data 28 maggio 2012.
FATTO E DIRITTO
1. – Il 4 maggio 2012 il detenuto P. R. (collaboratore di giustizia sottoposto a speciale programma di protezione) chiedeva un permesso di necessità (art. 30 O.P.) al fine di riconoscere il figlio avuto il 16 maggio 2010 nel Comune di V. E. dalla convivente D. G. C., nonchè per potere vedere figlio e convivente al fine di un possibile “ricongiungimento” (cioè, pare, di una riconciliazione) con la predetta.
Il 7 maggio 2012 il P. integrava l’istanza, specificando l’indirizzo dell’abitazione della D. G. (sita in M. L.).
Il 28 maggio 2012 il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria (dato atto che la sig. ra D. G. C. aveva chiesto espressamente che l’eventuale incontro tra padre e figlio  avvenisse alla presenza del personale dei servizi sociali e comunque in luogo diverso dalla propria abitazione), rigettava l’istanza perchè la stessa era finalizzata a coltivare interessi affettivi e familiari (e, quindi irrilevanti agli effetti ex art. 30  O.P., ma deducibili soltanto ex art. 30 ter O.P. ai fini dell’eventuale concessione di un permesso-premio).
Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo reclamo l’interessato, il quale deduce sostanzialmente che con la propria richiesta aveva inteso principalmente ottenere un permesso per recarsi nel Comune di V. E. (dove era nato il proprio figlio) al fine di procedere al suo riconoscimento.

2. – L’impugnazione è infondata.

A prescindere dalla considerazione che l’unica località indicata dal P. ai fini della fruizione del richiesto permesso è proprio l’abitazione della convivente sita in M. L. (v. la  comunicazione del P. in data  7 maggio 2012, integrativa dell’istanza di permesso in data 4 maggio 2012), di guisa che correttamente il primo Giudicante ha inteso la sua richiesta come finalizzata esclusivamente a coltivare interessi affettivi e familiari; a prescindere da ciò, sta di fatto che il trasferimento del P. presso il Comune di nascita del figlio non è strettamente necessario ai fini del riconoscimento del medesimo.
Quest’ultimo, invero, ai sensi dell’art. 254 cod. civ. può essere fatto  davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico (ergo: davanti ad un notaio o altro pubblico ufficiale cui siano attribuite funzioni di stato civile) anche di una località diversa dal luogo di nascita del figlio (arg. ex art. 43, comma 2, d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396: “Se il riconoscimento riguarda un figlio nato fuori del comune in cui l’atto è ricevuto, l’ufficiale dello stato civile trasmette copia dell’atto di riconoscimento, ai fini dell’annotazione dell’atto di nascita, all’ufficiale dello stato civile del comune dove è stata dichiarata la nascita”): e, quindi, anche presso la località, in cui il soggetto trovasi attualmente detenuto.
Il riconoscimento de quo, nondimeno, potrà essere fatto dall’interessato soltanto dopo l’espletazione di rigorosi incombenti.
Il d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396  (regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997 n. 127), infatti, uniformandosi alle (ed integrando le) previsioni contenute nell’art. 250 cod. civ., stabilisce per esempio che:
a)    “chi intende riconoscere un figlio naturale davanti all’ufficiale dello stato civile deve dimostrare che nulla osta al riconoscimento ai sensi di legge. Se il riconoscimento è fatto con atto distinto, posteriore alla nascita, e questa è avvenuta in altro comune, l’ufficiale dello stato civile deve acquisire direttamente la relativa documentazione ai sensi dell’articolo 21, comma 2” (art. 42, comma 1);
b)   “il riconoscimento del figlio naturale che non ha compiuto i sedici anni non può essere ricevuto dall’ufficiale dello stato civile in mancanza del consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo o della sentenza del tribunale per i minorenni che tiene luogo del consenso mancante. Il consenso può essere manifestato, anteriormente al riconoscimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo, oppure può essere manifestato contestualmente al riconoscimento medesimo” (art. 45, comma 1).
Il P., pertanto, una volta che saranno state adempiute tutte le preliminari attività amministrative e/o giurisdizionali (che nella fattispecie non risultano compiute) potrà richiedere:
A) al Direttore dell’Istituto penitenziario di predisporre l’accesso in carcere dell’ufficiale di stato civile di Alessandria ovvero (a scelta ed a spese dell’interessato) di un notaio esercente nel distretto alessandrino per l’effettuazione del riconoscimento;

oppure

B) al Magistrato di Sorveglianza un breve permesso ex art. 30 O.P. per recarsi allo stesso fine presso l’ufficiale di stato civile od il notaio anzidetti.
P.Q.M.

conferma l’impugnato provvedimento.
Torino, 22 agosto 2012

Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Vignera

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