Nel caso in cui nel reato militare concorrano civili insieme con i militari, nonostante la connessione tra i procedimenti, le sfere di giurisdizione rimangono separate, sicché il giudice miltare mantiene integra nei confronti dei concorrenti militari la propria giurisdizione e quello ordinario nei confronti dei concorrenti civili.

Corte di Cassazione
Sezioni Unite Penali
10 febbraio 2006, n. 5135 – ric. Maldera
[OMISSIS]
MOTIVI DELLA DECISIONE – L’entrata in vigore della Costituzione con l’art. 103, comma 3, ha messo in questione il rapporto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione militare, regolato in precedenza dall’art. 49, comma 3, c.p.p. del 1930, con la previsione che “nel caso di connessione fra procedimenti di competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria e procedimenti di competenza … dei tribunali militari, la competenza per tutti appartiene al giudice speciale”.
Dopo un’iniziale incertezza (v. Sez. Un. 1 aprile 1948, Gramigna), la giurisprudenza della Cassazione aveva concluso che la disposizione del terzo comma dell’art. 49 cit. era stata abrogata per l’incompatibilità con la disposizione costituzionale e che quindi doveva trovare applicazione la regola generale contenuta nel primo comma dello stesso articolo, a norma del quale “se i procedimenti connessi appartengono alcuni alla competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria e altri alla competenza dei giudici speciali … è competente per tutti il giudice ordinario” (v. Sez. Un. 12 maggio 1951, Barosini).
Il rapporto tra le due giurisdizioni ha trovato successivamente una disciplina legislativa più articolata nell’art. 8 L. 23 marzo 1956 n. 167, che ha sostituito l’art. 264 c.p.m.p. nei termini seguenti: “[1] Tra i procedimenti di competenza dell’Autorità giudizairia ordinaria e i procedimenti di competenza dell’Autorità giudiziaria militare sia ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorsotra loro, o da più persone in danno reciprocamente le une delle altre, ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri, il prezzo, il prodotto o la impunit. [2] Nei casi preveduti nel comma precedente è competente per tutti i procedimenti l’Autorità giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, può ordinare, per ragioni di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti. [3] Il ricorso ha effetto sospensivo”.
L’art. 264 c.p.m.p. ha formato oggetto di varie questioni di legittimità costituzionale, che hanno indotto la Corte costituzionale a delineare con successive decisioni la portata normativa dell’art. 103, comma 3, Cost. In sintesi, e per quanto qui interessa, la Corte ha ritenuto che la giurisdizione riconosciuta dalla norma costituzionale in tempo di pace ai tribunali militari non è inderogabile, sicché anche procedimenti che sarebbero di competenza del giudice militare possono essere attribuiti dal legislatore al giudice ordinario, quando gli stessi siano connessi con procedimenti di competenza di questo ( Corte cost., 8 aprile 1948, n. 29), mentre è escluso che procedimenti di competenza del giudice ordinario possano essere attribuiti al giudice militare per ragioni di connessione.
L’attribuzione al giudice ordinario dei procedimenti di competenza del giudice militare è rimessa alla discrezionalità del giudice militare e dunque alla sua valutazione sulle ragioni di connessione e sulla opportunità del simultaneus processus, ed èper questa ragione che è stata ritenuta compatibile con l’art.3 Cost. la norma dell’art. 264 c.p.m.p., anche se non consetiva la trattazione congiunta davanti al giudice ordinario nei casi di connessione derivanti dal concorso formale o dalla continuazione di reati commessi da persona appartenentealle Forze armate e rientranti alcuni nella cognizione del giudice ordinario e altri in quella del giudice miltare (Corte cost., 28 luglio 1976, n. 196; Corte cost., 20 maggio 1980, n. 73). Secondo la Corte, infatti, l’art.264 c.p.m.p. aveva “dovuto contemperare esigenze diverse ed opposte, entrambe presenti nell’ordinamento giuridico: assicurando, da un lato, la congiunta cognizione dei casi per i quali risultava impossibilie o comunque inopportuno mantenere separati i procedimenti; ma anche garantendo, d’altro lato, la competenza del giudice normalmente ritenuto più idoneo a risolvere determinate specie di controversie”, nel presupposto della maggiore idoneità del giudice militare a conoscere dei procedimenti normalmente attribuiti alla sua giurisdizione (Corte cost., 20 maggio 1980, n. 73).