Non integra il reato di esercizio di gioco d’azzardo l’organizzazione di tornei di poker texano ove la posta in gioco sia costituita esclusivamente dalla solo quota di iscrizione. In tali casi, si configura un gioco di sola abilità e non di azzardo.
(Cass. Sez. III Penale, sentenza 25 novembre 2011, n. 43679)


Corte Suprema di Cassazione
Sezione Terza Penale
Sentenza 25 novembre 2011, n. 43679

(OMISSIS)

sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo in data 17.01.2011 che, in accoglimento della domanda di riesame proposta da (OMISSIS) , nato a (OMISSIS), indagato del reato di cui agli articoli 718 e 719 cod. pen., ha annullato il sequestro preventivo dell’immobile, sito in (OMESSO), e di quanto in esso contenuto, convalidato dal GIP il 23.12.2010;
Visti gli atti, l’ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. TERESI Alfredo;
Sentiti il PM nella persona del PG, Dott. SALZANO Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore dell’indagato, avv. Gallina Montana Claudio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

OSSERVA

Con ordinanza 17.01.2011 il Tribunale di Palermo revocava il sequestro preventivo di un immobile, sito in (OMISSIS), in uso gratuito all’Associazione Do. Up. affiliata al CONI ritenendola legittimata all’organizzazione di tornei di poker texano che non costituisce gioco d’azzardo, ma attivita’ sportiva come desumibile dal disposto della Legge n. 248 del 2006, articolo 38.
Rilevava il tribunale che nella sede dell’associazione si svolgevano tornei di poker texano; che per l’ammissione al torneo i partecipanti versavano la quota d’iscrizione di euro 30; che la PG aveva rinvenuto euro 1200, corrispondente alla somma delle quote versate dai partecipanti al torneo; che la possibile vincita era costituita da un premio in natura un viaggio a (OMiSSIS) per due persone.
Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo denunciando violazione di legge sulla ritenuta insussistenza del fumus commissi delicti poiche’, nella specie, era configurabile il gioco d’azzardo ricorrendo i requisiti del fine di lucro e dell’alea.
Rilevato che non era stata accertata “la provenienza del denaro contante oggetto del sequestro nonche’ dell’assegno in bianco anch’esso oggetto di sequestro” e che non era stato esaminato “il contenuto dei p.c. portatili e dei documenti, asseriva il PM che la somma di euro 1.200 costituiva “una probabile traccia di una reale posta pecuniaria in gioco” e che nessun torneo di poker sportivo puo’ essere organizzato senza il rilascio di una concessione statale.
Aggiungeva il PM che non operava nella specie la Legge n. 248 del 2006, articolo 38 relativo allo svolgimento di tornei di poker non a distanza per i quali non era intervenuta alcuna disciplina, come espressamente previsto dal legislatore.
Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.
In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l’ipotesi accusatoria deve corrispondere, per costante giurisprudenza di questa Corte, a una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicche’, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrarle nel reato in relazione al quale e’ stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l’ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell’astrattezza.
Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di un’ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l’esclusione della disponibilita’ delle cose che siano pertinenti a tale reato.
Soltanto quando l’enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilita’ del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui e’ attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, e’ tenuto a revocare il sequestro.
Nel caso in esame il tribunale ha escluso il fumus del reato di esercizio del gioco d’azzardo rilevando che un torneo di poker sportivo non a distanza, gestita da una societa’ affiliata al CONI, non puo’ essere considerato gioco d’azzardo per difetto dei requisiti propri di quest’ultimo.
Una delle sue varianti e’ il Texas Hold’Em (poker texano) cui si partecipa versando una quota d’iscrizione identica per tutti i partecipanti.
Costoro non possono utilizzare il proprio denaro per effettuare puntate, ma sono dotati di un monte gettoni (dal valore puramente nominale) di partenza uguale per tutti.
Lo scopo del gioco e’ riuscire ad accumulare tutti i gettoni in gioco.
E’ eliminato il giocatore che vede ridotti a zero i propri gettoni, mentre chi riuscira’ a impossessarsi di tutti, o comunque del maggior numero di gettoni degli avversari, sara’ il vincitore della partita.
L’esito della vittoria finale e’ remunerato, anzitutto, con un punteggio valevole per la graduatoria nazionale dei giocatori di poker sportivi e, in via subordinata, con un premio generalmente in natura e la cui rilevanza, a seconda del numero dei partecipanti, puo’ suscitare anche un obiettivo interesse ma che rimane secondario rispetto al valore della vittoria in se’ e al vantaggio che ne conseguono con l’incremento del punteggio personale su base provinciale, regionale e nazionale.
Muovendo da tali premesse il tribunale ha correttamente escluso la ricorrenza del concetto di alea avendo il tipo di gioco praticato, che richiede anche abilita’, psicologia e resistenza, la caratteristica di poter stabilire in modo chiaro e inequivocabile un vincitore e una classifica: cio’ non e’ possibile con una partita libera.
Quanto al fine di lucro, il Tribunale, che l’ha escluso, si e’ adeguato alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui lo stesso deve essere valutato valutando anche l’entita’ della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste e il tipo di premi erogabili, in denaro o in natura; Cassazione Sezione 3, n. 9988/2008 RV. 239073 considerando l’esiguita’ della quota d’iscrizione di euro 30, posta in gioco non aumentabile, con rilanci, nel corso del torneo era, quindi, anticipatamente nota l’eventuale perdita; la durata del torneo e la consistenza del premio in natura (che si svolgeva in due giorni) destinato ai primi due classificati un weekend a (OMESSO) acquistato presso un’agenzia di viaggio in data anteriore al sequestro.
Quindi, il controllo sulla motivazione demandato a questa corte di legittimita’ non puo’ che dare atto della congruita’ e coerenza dell’apparato argomentativo con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, mentre il ricorso sostanzialmente si risolve in una critica superficiale del tutto disancorata dalle emergenze processuali e giuridicamente erronea stante per espressa previsione normativa i giochi di carte di qualsiasi tipo organizzati in forma di torneo, nel caso in cui la posta in gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota d’iscrizione, sono considerati giochi d’abilita’ Legge n. 248 del 2006, articolo 38, come modificato dalla Legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 93 e dalla Legge n. 220 del 2010, articolo 1.
In relazione alla dedotta mancanza di concessione in favore della Do. Up. da parte dell’AAMS, va osservato che solo il poker sportivo on line e’ stato disciplinato dall’AAMS tramite una serie di normative ed emendamenti che classificano il poker sportivo quale skill game, e quindi gioco di abilita’ da esercitare solo in siti autorizzati dai monopoli di stato con precise restrizioni, ma la mancata regolamentazione del poker sportivo non a distanza non rende illecito il gioco, come asserito dal PM, operando la normativa sopraindicata.
Conseguentemente la sentenza impugnata e’ immune da censure avendo i giudici operato un’adeguata analisi dei dati processuali con una valutazione complessiva degli elementi fattuali e della normativa di riferimento del tutto coerente.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso del PM.

Avvocato cassazionista, svolge attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ha maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità da colpa medica. È Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 anche di società multinazionali.

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