La Giunta dell’Unione delle Camere Penali ha deliberato lo stato di agitazione invitando le Camere Penali territoriali ad assumere iniziative di denuncia delle prassi giudiziarie violative della regola di immutabilità del giudice.
Nella delibera si evidenza l’incompatibilità con i più elementari principi del giusto processo, prima ancora che con le regole della logica e del buon senso, del sistematico, plurimo e reiterato avvicendamento dei magistrati giudicanti nel corso del dibattimento, legittimato dalla nota sentenza Bajrami delle Sezioni Unite della Cassazione.
Ciò che rende ancor più intollerabile il diritto vigente così costruito in via interpretativa in spregio della volontà testuale e storica del legislatore, è che esso postula, in termini di principi generali e di quadro valoriale di riferimento,
la prevalenza e la supremazia del diritto del magistrato di cambiare sede o funzione per ragioni, pur legittime, della propria carriera, sul diritto, di rango costituzionale, dell’imputato alla immediatezza della decisione da parte del medesimo giudice che ha raccolto la prova.
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali si riserva di rendere edotto il nuovo Ministro di Giustizia, On.le Carlo Nordio, della ferma determinazione dei penalisti italiani di chiedere ed ottenere dal nuovo Governo, con i caratteri della più assoluta urgenza, l’adozione di un adeguato intervento normativo che, negando in radice presupposti e conseguenze di quanto statuito dalla sentenza Bajrami delle SS.UU., restituisca in modo inequivoco e non soggetto a possibili, ulteriori manipolazioni interpretative, l’intangibile principio della “immediatezza della decisione” già inutilmente sancito dall’art. 525 cpp nella sua attuale formulazione, statuendo al contempo il principio per il quale qualunque trasferimento del giudice, per ragioni diverse dalla urgenza, possa avere luogo solo quando il giudice medesimo abbia smaltito il proprio ruolo di udienze, almeno con riguardo a quelle la cui istruttoria si sia già svolta nelle sue cadenze più significative.