La Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’autenticazione della firma da parte del difensore per affermare il chiaro principio secondo cui non commette illecito l’avvocato che autentica la firma senza presenza fisica del cliente.

(Cass. Sez. 5^ Pen. – sentenza 22/03-27/04/2022 n. 16214)

Invero quella dell’autenticazione “differita” è prassi tutt’altro che inusuale e comunque non illecita, come già ricordato, fermo restando che per l’appunto il legale nell’esercizio del suo potere attestativo sia certo dell’identità del sottoscrittore.

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