L’affidamento in prova disciplinato dall’art. 94 del D.P.R. 309/’90 è concedibile solo se il programma terapeutico è in grado di assicurare la prevenzione dei reati, onde, come si desume dal comma 4 dell’art. 94, il tribunale di sorveglianza, lungi dall’accettarlo supinamente, deve valutare la pericolosità del condannato, la sua attitudine a intraprendere positivamente un trattamento, al fine di garantire un effettivo reinserimento nel consorzio civile.
Pertanto, a fronte di una valutazione di pericolosità del soggetto, il programma terapeutico diviene di per sé inidoneo ad arginare, per sua natura, le attitudini criminose del soggetto, posto che la riuscita del progetto di recupero dipende dalla collaborazione dell’interessato, negata in radice dalla sua stessa condizione di persona pericolosa.
(Cass. Penale Sez. I^, sentenza 19 marzo – 22 aprile 2013, n. 18342)
Affidamento terapeutico e pericolosità sociale
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