La mancata sottoscrizione della sentenza di appello da parte del presidente del collegio configura una nullità relativa che comporta l’annullamento senza rinvio da parte della Corte di Cassazione e la restituzione degli atti affinché si provveda alla sanatoria mediante redazione della sentenza.
In tal caso il processo deve regredire alla fase del grado di appello successiva alla deliberazione ed il collegio deve redigere nuova sentenza, che, sottoscritta dal presidente e dall’estensore, va nuovamente depositata, sicché dalla notificazione e comunicazione dell’avviso di deposito ridecorrono i termini di impugnazione ex art. 585 codice procedura penale.
(Cass. Sez. Unite Penali, sentenza 20 dicembre 2012 – 29 marzo 2013, n. 14978)

Testo integrale sentenza

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