La richiesta di applicazione della continuazione criminosa può essere richiesta con la proposizione di motivi nuovi in appello allorquando la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine di proposizione dell’appello.
(Cass. Sezione I Penale, 29.9.11 – 20.12.2011, n. 47300)
motivi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BARDOVAGNI Paolo Presidente
Dott. IANNELLI Enzo Consigliere
Dott. DI TOMASSI Mariastefania rel. Consigliere
Dott. MAZZEI Antonella P. Consigliere
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
OMISSIS, nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa in data 2.10.2010 dalla Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Galasso Aurelio, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.
1. Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza in data 12.3.2008 del Tribunale della medesima città nella parte in cui aveva dichiarato OMISSIS responsabile di plurime violazioni della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 1. In parziale riforma della sentenza di primo grado riconosceva la continuazione tra le violazioni contestate e quelle, analoghe, oggetto della sentenza in data 10.12.2007 della stessa Corte di appello di Trieste, irrevocabile il 25.1.2003, e rideterminava la pena, ai sensi dell’art. 81 c.p. in mesi quattro di arresto, in aggiunta alla pena di mesi otto e giorni venti di reclusione inflitti con la predetta sentenza del 2007.
Osservava in motivazione, e per quanto interessa ai fini del ricorso, che era inammissibile la richiesta di continuazione in relazione alla sentenza del Tribunale di Trieste del 30.1.2010, irrevocabile il 23.9.2010, in quanto avanzata soltanto con i motivi nuovi, cosa che non pregiudicava, per altro, la proposizione della richiesta in sede esecutiva.
2. Ricorre l’imputato a mezzo del difensore, avvocato OMISSIS, e chiede l’annullamento della sentenza impugnata denunziando:
2.1. violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla affermata inammissibilità della richiesta avanzata con i motivi nuovi; la sentenza che si chiedeva di considerare ai fini della continuazione risultava difatti divenuta irrevocabile soltanto il 23.9.2009, dopo la scadenza dei termini d’impugnazione della decisione di primo grado;
2.2. mancanza di motivazione, per conseguenza, in ordine al merito di tale richiesta.
1. Osserva il Collegio che il ricorso non appare inammissibile.
E’ certo, da un lato, che la sentenza in relazione alla quale si chiedeva la continuazione era passata in giudicato dopo la scadenza dei termini d’impugnazione; dall’altro che la richiesta di continuazione non costituiva un motivo d’impugnazione. E la deduzione difensiva, secondo cui non poteva ritenersi senz’altro operante, in siffatta situazione, il limite della devoluzione correlato ai capi e punti impugnati, trova in parte riscontro nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 11310 del 21/10/1992, Basso, Rv. 192562) in cui si sottolinea che quella rivolta al giudice della cognizione è comunque richiesta relativa ad istituto la cui possibile applicazione in sede di esecuzione, ex art. 671 c.p.p., conserva carattere sussidiarlo e suppletivo, restando subordinata alla circostanza che non sia stata esclusa dal giudice della cognizione.
2. Tanto basta, però, alla rilevazione dell’avvenuta prescrizione dei reati oggetto della sentenza impugnata.
La contestazione è da intendersi riferita difatti a contravvenzioni commesse sino al (OMISSIS), tale essendo la data riferita alla constatata frequentazione di pregiudicati ed essendo da ritenere la violazione dell’obbligo di fissare e comunicare la propria dimora entro due mesi dalla notifica della misura, avvenuta l’8.5.2006, consumata l’8.7.2006.
I termini di prescrizione, pari nel massimo a cinque anni, cui potrebbero aggiungersi sospensioni pari al massimo a un mese e 12 giorni (dal 23.1.2008 al 7.3.2008), sono dunque ad oggi spirati.
3. La sentenza impugnata deve per conseguenza essere annullata senza rinvio perchè i reati sono estinti per prescrizione.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.