Con una interessante e dotta ordinanza, il GIP presso il Tribunale Ordinario di Roma ha fornito i necessari chiarimenti in merito alle scansioni processuali e le relative facoltà delle parti nell’ambito del c.d. rito abbreviato atipico, innestato con istanza dell’imputato a seguito di richiesta di giudizio immediato avanzata dal Pubblico Ministero.
(Giudice per le indagini preliminari, Dott.ssa A. Gerardi, ordinanza 15/11/2017, in proc. 15970/17 GIP)
Il GIP ha rilevato come nell’ipotesi in cui la richiesta di rito abbreviato si innesti su una richiesta di giudizio immediato, vi debba essere un preliminare vaglio di ammissibilità operato dal Giudice e quindi, nel caso di ritenuta ammissibilità, si debba procedere – con decreto de plano – alla fissazione dell’udienza deputata alla valutazione della fondatezza della richiesta.
Soltanto dalla emanazione dell’ordinanza ammissiva, emessa all’esito di tale valutazione, si aprirà il rito abbreviato e prima di tale momento processuale la disciplina della modifica del capo di imputazione è quella prevista dall’art. 423 c.p.p. e non quella ci cui all’art. 441 bis c.p.p. che la consente nei soli casi disciplinati dagli artt. 438, co. 5, e 441, co. 5, c.p.p. i quali, appunto, trovano applicazione soltanto nell’ambito del giudizio abbreviato e cioè solo dopo l’emanazione dell’ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato e non anche dopo la semplice emanazione del decreto con cui, de plano, viene fissata l’udienza per l’emanazione di tale ordinanza.