E’ costituzionalmente illegittimo, in relazioni agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, l’articolo 443, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 della legge n. 46 del 2006 (“Modifiche al c.p.p. in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento”), nella parte in cui esclude che l’imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente.
(Corte Cost. 19-29 ottobre 2009, n. 274)