(Cass. Sezione III Penale – Sentenza 15 dicembre 2011 – 3 aprile 2012, n. 12500)
Sezione Terza Penale
Sentenza 15 dicembre 2011 – 3 aprile 2012, n. 12500
1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 20/2011 TRIB. LIBERTA’ di VICENZA, del 04/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Iacoviello Francesco Mauro nel senso dell’annullamento senza rinvio dell’ordinanza;
Udito il difensore avv. (OMISSIS).
1. – Con ordinanza del 4 marzo 2011, il Tribunale di Vicenza, in sede di riesame, ha rigettato il ricorso proposto dall’indagato ed avente ad oggetto il decreto del GIP del Tribunale di Vicenza del 9 febbraio 2011, con cui era stato disposto il sequestro preventivo degli impianti di rifinizione delle pelli di una conceria.
Il reato ipotizzato a carico dell’indagato consiste nell’avere, quale legale rappresentante della societa’ per azioni, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ripetutamente violato le prescrizioni di cui all’autorizzazione integrata ambientale per l’attivita’ di conceria, in quanto avrebbe superato il quantitativo annuo di solventi concesso per le annualita’ da 2007 al 2010 e avrebbe inviato alla Provincia dati non veritieri sul consumo di solventi in relazione agli anni 2007-2009 (Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 29 quattuordecies, comma 2).
2. – Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. – Si rilevano, in primo luogo, la mancanza e la contraddittorieta’ della motivazione, quanto: alla risultanza delle perizie di parte, secondo le quali il solvente utilizzato nella lavorazione ad umido non deve essere ricompreso nel quantitativo autorizzato per l’immissione in atmosfera; alla necessita’ di detrarre, nel calcolo dei solventi immessi, i quantitativi di solventi di volta in volta destinati a ricostituire il magazzino aziendale; ai dubbi sulla veridicita’ dei trasferimenti di solventi tra la conceria dell’indagato e altro soggetto operante nello stesso settore; alla circostanza che tale ultimo soggetto era realmente operativo sul mercato; alla circostanza che la ditta fornitrice dei solventi non aveva correttamente informato la conceria acquirente sulla natura delle sostanze; al fatto che la Agenzia per l’ambiente non era ancora in grado di affermare con certezza che i solventi immessi in atmosfera fossero in quantita’ effettivamente maggiori rispetto a quelli autorizzati; alle differenze di computo dei quantitativi emergenti dagli atti.
2.2. – Con un secondo motivo di ricorso, si rileva la violazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 275, sul rilievo che il limite annuo di solventi utilizzabile sarebbe diverso da quello ritenuto dalla Provincia di Vicenza.
2.3. – Con un terzo motivo di impugnazione, si rilevano la carenza e manifesta illogicita’ della motivazione circa il periculum in mora e l’adeguatezza della misura, perche’ il Tribunale non avrebbe tenuto conto che, nel caso di specie, i reati contestati si sarebbero gia’ da tempo consumati, essendo al piu’ tardi riferibili al primo semestre del 2010.
3. – Il terzo motivo di ricorso e’ fondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimento dei primi due motivi.
3.1. – Deve preliminarmente ribadirsi, in punto di diritto, che i principi di proporzionalita’, adeguatezza e gradualita’, dettati dall’articolo 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, sono sostanzialmente applicabili anche alle misure cautelari reali e devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell’applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprieta’ e di libera iniziativa economica privata. Ne consegue che, qualora detta misura trovi applicazione, il giudice deve motivare adeguatamente sull’impossibilita’ di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare reale con una meno invasiva misura interdittiva (Cass. pen., sez. 5, 21 gennaio 2010, n. 8152, Rv. 246103; Sez. 3, 7 ottobre 2010, n. 38411, Rv. 248560).
Non merita, invece, di essere condiviso il precedente orientamento di questa Corte, secondo cui i criteri di adeguatezza e proporzionalita’ sono stabiliti solo per le misure cautelari personali e non anche per quelle reali e, in particolare, in relazione al sequestro preventivo, per il quale l’articolo 321 cod. proc. pen., comma 1, richiede soltanto, come requisiti di legittimita’, che ricorrano l’astratta configurabilita’ di un reato e l’esigenza di impedire che la libera disponibilita’ della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato (Sez. Ili, 11 febbraio 2009, n. 20147; Sez. Ili, 16 gennaio 2007, n. 16818, Rv. 236490).
Deve, infatti, rilevarsi che l’accertamento dell’esigenza di impedire che la libera disponibilita’ della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato – cui si riferisce l’articolo 321, comma 1, cod. proc. pen. – comprende in se’ necessariamente la valutazione se l’aggravamento o la protrazione in questione abbiano un nesso di derivazione causale con la libera disponibilita’ della cosa da parte dell’avente diritto. In altri termini, nell’iter logico dell’accertamento di tale nesso causale – che il giudice deve effettuare caso per caso e in concreto – vengono in rilievo in re ipsa i profili della proporzionalita’, adeguatezza e gradualita’ della misura, perche’ e’ necessario verificare: a) se l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato possono essere evitati senza privare l’avente diritto della disponibilita’ della cosa; b) se il sequestro preventivo e’ sufficiente a garantire tale risultato; c) se tale risultato puo’ essere conseguito con misure meno invasive.
E cio’, in base alla stessa interpretazione dell’articolo 321 cod. proc. pen., comma 1; senza la necessita’ di ricorrere all’applicazione analogica del disposto dell’articolo 275 cod. proc. pen., riferito alle sole misure cautelari personali.
3.2. – Venendo al caso di specie, non vi e’ dubbio che la motivazione dell’ordinanza impugnata appare illogica, laddove si afferma che la continuazione nell’utilizzo degli impianti di rifinizione da parte della conceria, senza l’adozione di valide misure volte all’abbattimento dei solventi immessi in atmosfera, porterebbe inevitabilmente alla protrazione dell’attivita’ criminosa e l’aggravamento delle conseguenze del reato. Tale assunto non tiene, infatti, conto del fatto che il reato commesso non attiene a caratteristiche strutturai, dell’impianto industriale, ma semplicemente all’utilizzazione, con tale impianto, di quantitativi di solventi superiori al consentito. In altri termini, per protrarre l’attivita’ criminosa, non e’ sufficiente l’utilizzazione dell’impianto in quanto tale da parte dell’indagato, essendo necessario, altresi’, che questa avvenga con il superamento dei limiti stabiliti per l’uso di solventi.
Ne’ puo’ essere condiviso quanto affermato dal Tribunale circa il fatto che, anche se le contravvenzioni sono contestate fino al giugno 2010, cio’ non esclude che la violazione sia destinata a ripetersi anche 2011.
Tale assunto si fonda, infatti, sui dati relativi alla produzione della conceria tra il (OMESSO), dai quali emergerebbero gli stessi fattori di allarme che avevano portato all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attivita’ da parte della Provincia. Dati che -ritiene questa Corte – sono troppo risalenti nel tempo per consentire di presumere che le conseguenze del reato possano a tutf oggi aggravarsi o protrarsi e, soprattutto, per far ritenere proporzionata, nel caso di specie, la misura del sequestro dell’intero impianto.
4. – L’ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, con conseguente cessazione dell’efficacia del disposto sequestro.
annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio e dichiara cessata l’efficacia del sequestro.