La misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, in caso di sopravvenienza di custodia cautelare in carcere a carico del soggetto che ne stia usufruendo, non subisce automatica revoca, ma solo una sospensione, dovendosi poi valutare se gli elementi comportamentali offerti dall’ordinanza cautelare siano o no sintomatici del fallimento dell’esperimento rieducativo.
(Cass. Sez. feriale, sentenza 10 – 26 agosto 2010, n. 32363)