In caso di annullamento con rinvio di una sentenza deliberata dalla sezione per i minorenni della Corte di Appello, gli atti vanno trasmessi alla stessa sezione affinchè provveda a celebrare il nuovo giudizio, sebbene in diversa composizione.
Qualora la Corte di Appello sia caratterizzata da composizione in sezione unica, deve applicarsi la regola suppletiva di cui all’art. 623 c.p.p., comma 1, lett. c), ultima parte e, pertanto, gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello più vicina
(Cass. Sezione II Penale, 11 marzo – 10 aprile 2015, n.14933)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMMINO Matilde – Presidente –
Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –
Dott. VERGA Giovanna – Consigliere –
Dott. ALMA Marco M. – rel. Consigliere –
Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
Ordinanza
sul ricorso proposto da:
OMISSIS;
Vista la nota del Presidente della Sezione per i Minorenni della Corte di Appello di Messina in data 25/11/2014;
visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ALMA Marco Maria;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso chiedendo procedersi alla correzione dell’errore materiale.
Con sentenza Sez. n. 1333/2014 – 18030/14 in data 8/4/2014 la Sezione Seconda penale di questa Corte Suprema annullava la sentenza in data 8/11/2012 della Corte di Appello di Catania che aveva confermato la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catania in data 30/9/2010, con rinvio alla Corte di Appello di Messina. Con successiva ordinanza n. 2159/2014 in data 13/11/2014 la stessa Sezione di questa Corte Suprema disponeva correggersi gli errori materiali contenuti nella sentenza sopra indicata nel senso che la dove nella intestazione e nella motivazione è scritto “Corte di Appello di Catania” deve leggersi e intendersi “Corte di Appello di Messina, Sezione per i Minorenni” nonchè là dove nel dispositivo è scritto “Corte di Appello di Messina” deve leggersi e intendersi “Corte di Appello di Messina, Sezione per i Minorenni”.
Con nota in data 25/11/2014 il Presidente della Sezione per i Minorenni della Corte di Appello di Messina ha segnalato che probabilmente per mero disguido è stato disposto il rinvio del procedimento de quo alla Sezione per i Minorenni della Corte di Appello di Messina in luogo della corrispondente sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria.
La segnalazione, da intendersi sostanzialmente come richiesta di correzione d’ufficio di errore materiale, è fondata.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che “in caso di annullamento con rinvio di una sentenza deliberata dalla sezione per i minorenni della Corte di Appello, gli atti vanno trasmessi alla stessa sezione affinchè provveda a celebrare il nuovo giudizio, sebbene in diversa composizione” (Cass. Sez. 6^, sent. n. 30189 del 10/07/2013 Cc. (dep. 12/07/2013 ) Rv. 255632. Il Giudice del rinvio, secondo la regola generale sopra indicata, andrebbe, pertanto, individuato nella stessa Sezione per i minorenni della Corte d’Appello in diversa composizione, in conformità al principio di diritto che quando viene annullata con rinvio una sentenza deliberata dalla sezione per i minorenni della corte d’appello gli atti vanno trasmessi alla stessa sezione che provvede al nuovo giudizio in diversa composizione. Ciò, per le ragioni già indicate nella sentenza Sez. F. sent. 31875/2011 e condivise anche da questo Collegio: “In assenza di disciplina specifica (l’art. 623 c.p.p., comma 1, lett. c), non considera la sezione per i minorenni, nè il D.P.R. n. 448 del 1988, contiene previsioni sul punto), deve rilevarsi che la sezione per i minorenni costituisce articolazione interna della corte d’appello, sicchè opera la regola generale della presenza di più sezioni, e che la soluzione è anche quella sistematicamente più congrua sia alla peculiare natura di soggetto debole del minorenne sia al collegamento con i vari servizi territoriali”.
Tuttavia nel caso in esame ci si trovava in presenza di Corte di Appello, quale è quella di Messina, che è caratterizzata da composizione in sezione unica, con la conseguenza che nel caso di specie non poteva rendersi applicabile il principio sopra indicato ma doveva rendersi applicabile la regola suppletiva di cui all’art. 623 c.p.p., comma 1, lett. c), ultima parte, secondo la quale gli atti dovevano essere trasmessi alla Corte di appello più vicina che nel caso di specie deve individuarsi in quella di Reggio Calabria.
Per le considerazioni or ora esposte deve procedersi alla correzione dell’errore sia materiale del dispositivo della sentenza Sez. n. 833/2014 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione Sezione Seconda penale all’udienza dell’8/4/2014 nel procedimento n. 19964/13 con riguardo all’indicazione del giudice di rinvio nel senso che laddove è scritto “Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni” debba leggersi ed intendersi “Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione per i minorenni”.
P.Q.M.
dispone correggersi nel dispositivo della sentenza n. 833/2014 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione Sezione Seconda penale all’udienza dell’8/4/2014 nel procedimento n. 19964/13 l’indicazione del giudice di rinvio nel senso che laddove è scritto “Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni” debba leggersi ed intendersi “Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione per i minorenni”.