L’utilizzo della carta di credito, dell’autovettura e del telefono cellulare aziendale, anche per fini personali, non costituisce appropriazione indebita se tali strumenti hanno continuato ad assolvere la loro destinazione originaria.
Non riveste la qualifica di pubblico ufficiale l’amministratore della società per azioni a partecipazione pubblica. 
(Tribunale di Roma – Giudice Capri, sentenza 30.10.2009)

 
Testo integrale sentenza

Avvocato cassazionista, svolge attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ha maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità da colpa medica. È Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 anche di società multinazionali.

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