Dal disposto dell’articolo 4, comma 2, della legge 18 aprile 1975 n. 110, secondo il quale devono ritenersi “armi, sia pure improprie”, tutti quegli strumenti, anche non da punta e da taglio, che, in particolari circostanza di tempo o di luogo, possano essere utilizzatiper l’offesa della persona, deriva che anche un attrezzo meccanico, quale una chiave per svitare i bulloni, quando sia utilizzato a scopo di minaccia e in un contesto aggressivo, e quindi senza giustificato motivo, diventa uno strumento atto a offendere e deve perciò considerarsi arma, anche ai fini dell’applicazione della relativa aggravante del reato di rapina prevista dall’art. 628, comma 3, n. 1, c.p.
(Cass. Sezioni Unite Penal, 27 novembre – 23 gennaio 2009, n. 3286, ric. Chiodi)