Al fine di ritenere integrata la fattispecie di reato di cui all’art. 187 C.d.S., l’accertamento dell’alterazione delle condizioni psicofisiche dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, deve essere provata sia attraverso l’analise delle urine, ma anche con visita medica – che ha lo scopo di appurare e certificare l’attualità dello stato di alterazione psicofisica riconducibile all’assunzione di tali sostanze nel momento in cui il conducente dell’auto è stato fermato dalla polizia – e altri elementi sintomatici esterni, quali ad esempio la confessione dell’imputato, la deposizione degli operanti sulle condizioni del conducente, l’andatura di guida, sì da poter pervenire, convergendo tutti gli elementi acquisiti, a una pronuncia di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio.
(Tribunale di Ivrea, Giudice Criscuolo – sentenza 18-25 gennaio 2010, n. 6)

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