La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ritiene configurabile il reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 c.d.s.) attraverso la combinazione del risultato delle analisi delle urine con altri elementi indiziari, costituenti indici sintomatici dell’alterazione conseguenti all’uso di droghe.


Ha ritenuto pertanto, sufficiente, ai fini dell’accertamento di responsabilità dell’imputato il dato probatorio di base scientifica (analisi sulle urine) in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto (pupille dilatate, stato di ansia e di irrequietezza, difetto di attenzione, detenzione di sostanze stupefacenti).
Va detto che l’orientamento espresso dal massimo organo giudicante, con sentenza n. 43486/2017, appare essere maggiormente repressivo rispetto ad una giurisprudenza di merito (Tribunale di Pesaro, sent. 16 dicembre 2014) la quale riteneva necessario ai fini del riconoscimento di responsabilità dell’imputato, l’esame su sangue, nonché una visita medica che accertasse lo stato di alterazione psicofisica.
La fattispecie di rifiuto
Maggiore sensibilità mostra la Suprema Corte nella fattispecie di rifiuto a sottoporsi ad accertamenti sullo stato di alterazione conseguenti all’assunzione di sostanze stupefacenti prevista dall’articolo 187 comma 8 c.d.s.In un caso in cui l’imputato aveva rifiutato di farsi scortare di notte presso una lontana struttura sanitaria per essere sottoposto a tali accertamenti, la Corte ha ritenuto illegittima la richiesta degli agenti tenuto conto della mancanza di elementi fattuali che lasciassero sospettare uno stato di intossicazione per assunzione di sostanze stupefacenti (sent. n. 12197/2017).
È in gioco il diritto di libertà del cittadino e il rapporto con le Autorità.
A tal proposito si riscontrano altre pronunce sul tema del rifiuto per le ipotesi di cui all’articolo 186 c.d.s. di assoluzione poiché la Corte ha ravvisato un’ingiustificata limitazione di libertà personale dei diritti del cittadino (n. 40758/2017).
La fattispecie di cui all’articolo 187 prevede che gli accertamenti più approfonditi presso le strutture sanitarie possono far seguito ad accertamenti qualitativi preliminari o a ragionevole motivo. In altri termini, la libertà del cittadino può essere compressa di fronte al pericolo nella circolazione stradale allorché sia stato rilevato tramite un test preliminare lo stato di intossicazione conseguente all’abuso di sostanze, oppure vi siano segni manifesti di tale situazione (quelli indicati sopra).
Un’interessante pronuncia
A tal proposito si segnala una recente pronuncia del G.i.p. di Urbino che fa piena applicazione del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte. Il giudice ha ritenuto non univoci e contraddittori i sintomi descritti dalla polizia giudiziaria per ritenere illegittimo il rifiuto dell’interessato.
La polizia giudiziaria aveva riscontrato nel giovane pupille ristrette e ilarità incontrollata e tali elementi non configuravano un ragionevole motivo per procedere all’accompagnamento presso la struttura ospedaliera.
Conclusioni
La sentenza del Gip di Urbino risulta degna di nota poiché nel rapporto tra autorità e cittadino in relazione allo svolgimento di operazioni di polizia giudiziaria, quali appunto quelle di rilevare lo stato di alterazione del conducente ai sensi dell’art. 187 c.d.s., pone evidenza le criticità del caso.
Sono necessari sintomi inequivocabili che descrivano lo stato di alterazione al fine di accompagnare il conducente presso una struttura ospedaliera, diversamente il rifiuto dell’interessato all’accertamento non appare illegittimo.In conclusione chi scrive ritiene che il giudicante abbia posto su un piano paritetico il rapporto cittadino – autorità, con ampio rispetto di garanzie e procedure previste per gli accertamenti urgenti e irripetibili.

Avv. Paolo Ghiselli

Testo integrale sentenza GIP Urbino