Il reato di cui all’art. 495 ter c.p. (fraudolenta alterazione per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali) – introdotto con la legge n. 125 del 24 luglio 2008, entrata in vigore il 26 luglio 2008 – ha carattere istantaneo e non permanente, consumandosi esso con unico atto in un preciso momento temporale.
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Quinta Penale
10 dicembre 2008 – 23 aprile 2009, n. 17292
[OMISSIS]
Va inoltre puntualizzato che quello in esame non è reato permanente, perché si consuma con unico atto in preciso momento temporale.
Al più i suoi effetti si protraggono nel tempo, ma per durata limitata, fino a quando cioè fisiologicamente le creste papillari si ricostruiscono, salvo che l’agente non provveda a nuova ablazione, consumando così un nuovo e distinto reato.
[OMISSIS]