Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con l’ordinanza 7 marzo 2014, provvede a scarcerare l’indagato per i capi di incolpazione riguardanti le c.d. “droghe leggere” poiché a seguito della recentissima pronuncia della Corte Costituzionale (la n. 32 del 2014 – per cui rivive la precedente disciplina sanzionatoria: detenzione illecita di sostanza stupefacente di cui alle tabelle II e IV pena detentiva da un minimo di due ad un massimo di sei anni di reclusione) viene ad essere modificata anche la durata dei termini di fase della custodia cautelare che pertanto, ai sensi dell’art. 303 lett. a n.1 c.p.p., si riporta a tre mesi di reclusione.
Il Giudice ha inoltre applicato i predetti termini di fase anche per quei capi di incolpazione in cui non viene indicata con certezza la natura della sostanza stupefacente oggetto della illecita detenzione o cessione in quanto, secondo il principio del favor rei, il trattamento sanzionatorio previsto per le c.d. “droghe leggere” deve essere applicato anche a quelle imputazioni per le quali non vi siano sufficienti elementi per individuare con certezza la natura della sostanza stupefacente detenuta ai fini della cessione.
(GIP presso il Tribunale Ordinario di Roma, Dott. E. Damizia, ordinanza 7 marzo 2014)

Testo integrale ordinanza

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