L’attenuante di cui al comma 5 dell’art. 73 D.P.R. 309/90, essendo circostanza ad effetto speciale, rientra nella disciplina di cui all’art. 63, comma 3, c.p. e, quindi, è sottratta dal giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. anche allorquando è contestata la recidiva reiterata.
(Tribunale di Roma – GUP Spinaci, Sentenza 17.06.2009)