La Sezione Prima, nel risolvere un conflitto negativo di competenza, ha precisato che il delitto di promozione, direzione od organizzazione di un’associazione di tipo mafioso, se ricorre l’aggravante prevista dall’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. (associazione armata), appartiene alla competenza della Corte d’Assise e non a quella del Tribunale, qualora la consumazione del reato si sia protratta anche successivamente all’entrata in vigore della l. n. 251 del 2005. La Corte ha altresì precisato che, ai sensi dell’art. 15 cod. proc. pen., viene attratto nella competenza della Corte d’Assise anche l’eventuale procedimento per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa necessariamente connesso, ex art. 12 lett. a) dello stesso codice, a quello commesso dal partecipe di rango primario.
(Cass. Penale Sez. I, 21 gennaio 2010 – 8 febbraio 2010, n. 4964)