Il delitto di promozione, direzione ed organizzazione di un’organizzazione di tipo mafioso, aggravato ai sensi dell’art. 416 bis, comma quarto, c.p. (associazione armata), appartiene alla competenza della Corte d’Assise e non a quella del Tribunale, qualora la consumazione del reato si sia protratta anche successivamente all’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005.
(Cass. penale, sez. I, sentenza 21 gennaio – 8 febbraio 2010, n. 41592)