L’art. 51 del Codice Deontologico Forense stabilisce la possibilità, per l’avvocato, di assumere mandati contro ex clienti qualora siano decorsi almeno due anni dall’aespletamento del precedente incarico e a condizione che l’oggetto del nuovo mandato si diverso dal primo.
(Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Adunza 5 marzo 2009)