La data del conferimento del mandato fiduciario deve essere desunta, in ipotesi di nomina presentata all’autorità procedente, dal deposito del documento in cancelleria, non potendo avere rilievo quella apposta in calce allo stesso, poiché i poteri di autenticazione del difensore si riferiscono alla sottoscrizione della parte, ma non si estendono alla data dell’atto che deve essere certificata nei modi sopra detti.
(Cass. 2^ Sez. Pen. – 03/07-02/08/2019, n. 35473)
Il difensore di fiducia, ove ne sia richiesto dall’autorità procedente, è tenuto a documentare la sua nomina esibendo: la certificazione della nomina fatta all’autorità procedente con dichiarazione orale; la copia della nomina recante l’attestazione dell’avvenuto deposito; la copia della nomina, certificata conforme dallo stesso difensore, corredata dall’originale della ricevuta della raccomandata, rilasciata dal servizio postale.
TESTO INTEGRALE SENTENZA