Le comunicazioni tra impresa ed un avvocato strutturalmente, gerarchicamente e funzionalmente dipendente della stessa non sono coperti dal segreto professionale. In sostanza, l’avvocato interno non può essere equiparato a quello esterno, che al contrario collabora nell’amministrazione della giustizia, proprio in considerazione della mancanza di indipendenza professionale dovuta al vincolo di subordinazione con l’impresa.
(Corte di Giustizia dell’Unione Europea – Grande Sezione, Sentenza 14.9.2010 – Causa C-550/07)