Il lungo periodo di tempo trascorso tra l’abbandono della carica di amministratore – con contestuale cessione di quote sociali – e la dichiarazione di fallimento della società, in mancanza di altri elementi di prova desumibili dalla relazione del curatore, rende il dato formale insufficiente ad inferirne la colpevolezza.
(Tribunale di Roma, Sezione G.I.P. Giudice dott. Fiasconaro, sentenza 24 marzo 2010, n. 710)