L’avviamento commerciale di un’azienda inteso come prospettiva di costituire rapporti giuridici solo teoricamente immaginabili, non può essere oggetto di distrazione ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta.

(Cass. Sez. 5^ Pen. – sentenza 21/06/21-06/09/2021, n. 32929)

“… oggetto di potenziale distrazione non sono i “clienti” o i “dipendenti” o i “fornitori”, bensì i rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica intrattenuti con essi dall’azienda. Laddove la cessione di tali rapporti comporti di fatto, per la loro rilevanza economica, la cessione anche dall’avviamento aziendale, potrà ritenersi integrato il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale qualora essa avvenga in assenza di adeguato corrispettivo. Non è invece possibile ipotizzare la distrazione dell’aspettativa che i clienti o i fornitori continuino ad instaurare nuovi rapporti con l’azienda in forza dei rapporti intrattenuti in passato con la stessa ovvero quella che i dipendenti decidano di rimanere in azienda, piuttosto che licenziarsi e passare alla concorrenza” .

La Corte di Cassazione, ha ritenuto di annullare la decisione di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale emessa dalla Corte di Appello di Milano nei confronti di un imprenditore di fatto di una società creata per acquisire clienti e fornitori di un’altra società, sempre amministrata di fatto dallo stesso soggetto, che sarebbe stata, entro poco tempo, dichiarata fallita. La nuova società avrebbe assunto anche i lavoratori, licenziati dalla società decotta, maggiormente in grado, per capacità e competenze acquisite, di consentirle di subentrare nell’attività commerciale svolta dalla fallita.

La Suprema Corte ha specificato che lo sviamento della clientela può costituire oggetto della distrazione, rilevante ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, qualora realizzi un atto di ingiustificata disposizione dei rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica, cioè quando abbia ad oggetto la cessione di contratti già stipulati con clienti e dipendenti.

La Corte di Appello di Milano non aveva chiarito, nella propria motivazione, quali erano i contratti che avrebbero costituito oggetto di cessione,  se tali contratti erano quelli con i clienti o quelli con i fornitori e quanto a questi ultimi neppure aveva esplicitato le ragioni per le quali la distrazione avrebbe avuto ad oggetto i contratti di fornitura, in modo che la nuova società si sostituisse alla società decotta quale parte contrattuale, e non le merci oggetto di tali contratti.

TESTO INTEGRALE SENTENZA

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