Con una sentenza risalente al 2003, ma ancora attuale, la Sesta Sezione della Suprema, prendendo le mosse da un principio di diritto consacrato in una massima del lontano 1955, ha stabilito che essendo la calunnia un reato di pericolo, alla cui configurazione è sufficiente l’astratta possibilità dell’inizio di un procedimento penale, una tale possibilità resta esclusa non solo nell’ipotesi, in cui la falsa accusa abbia ad oggetto fatti manifestamente inverosimili, ma anche nell’ipotesi, in cui l’esercizio dell’azione penale sia paralizzato da una condizione di procedibilità, purché tale difetto sia a sua volta evidente ed escluda immediatamente la possibilità di un seguito alla notizia di reato.
(Cass. Penale Sezione VI, sentenza16 dicembre 2002 – 16 gennaio 20003)
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta Penale
Sentenza 16 dicembre 2002 – 16 gennaio 2003, n. 1762
(OMISSIS)
Con sentenza in data 15/10/99 il Tribunale di Pisa assolveva (OMISSIS) dal reato di calunnia, di cui all’art. 368 c.p. perché il fatto non sussiste.
Era ascritto alla predetta di avere in una denunzia-querela, presentata nei confronti del coniuge (OMISSIS) per appropriazione indebita, falsamente incolpato costui di essersi appropriato di una somma pari alla metà di quanto depositato su conto corrente bancario, cointestato ad entrambi i coniugi.
Rilevava il Tribunale che, per quanto l’incolpato fosse stato assolto dal reato di appropriazione indebita, perché il fatto non sussiste, tuttavia la Ryy doveva essere assolta dall’accusa di calunnia con la formula dell’insussistenza del fatto, giacché la denunzia-querela era fin dall’origine inidonea a determinare la possibilità dell’inizio di un procedimento penale, stante la causa soggettiva di non punibilità, di cui all’art. 649 c.p., della qualità della denunziante di coniuge, non legalmente separato, enunciata nella stessa istanza punitiva, che non consentiva lo svolgimento di indagini e in concreto una lesione del bene giuridico, protetto dalla norma incriminatrice.
La sentenza veniva gravata di appello del P.M., e, per i soli effetti civili, anche della parte offesa DCxx Luigi, costituita parte civile, e la Corte territoriale, condivideva i rilievi e le osservazioni del Tribunale, e disattendendo le censure degli appellanti confermava la decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza propone ora ricorso la parte civile, ai fini degli interessi civili, e nell’unico articolato motivo a sostegno, dedotto dal suo difensore, denunzia la violazione della legge penale in riferimento all’erronea applicazione dell’art. 368 c.p., avendo i giudici di merito del tutto trascurato che l’elemento costitutivo del delitto di calunnia è integrato anche dalla falsa incolpazione, avente ad oggetto un reato non punibile, nonché il vizio motivazionale, avendo la sentenza impugnata trascurato la sussistenza del pericolo di sottoposizione del calunniato ad indagini penali, a fronte dell’effettiva verificazione di tale fatto, nonché la natura della causa di non punibilità, che non costituiva ostacolo all’esercizio dell’azione penale, e conclude pertanto per l’annullamento della decisione impugnata con ogni altro effetto di legge.
Il ricorso è destituito di fondamento e va pertanto rigettato.
Ed invero alcuna censura merita la decisione dei giudici del merito, che hanno escluso la configurabilità del delitto di calunnia in base al rilievo che il fatto attribuito al calunniato (appropriazione indebita, di danaro in danno del coniuge) non corrispondesse in ogni suo estremo all’ipotesi delittuosa di cui all’art. 646 c.p. per la presenza di una causa soggettiva di non punibilità, derivante dalla qualità della denunziante di coniuge non legalmente separato, di cui al successivo art. 649 n. 1 c.p.
Tale decisione trova conforto in una vecchia giurisprudenza di questa Corte, che in un caso analogo (furto commesso dalla moglie e dalla figlia del derubato) ha ritenuto, non solo che la non punibilità fosse manifestazione dell’assenza di antigiuridicità del fatto, ma anche che la denuncia fosse inidonea a determinare in alcun modo la possibilità neppure iniziale di un procedimento penale a carico dell’incolpato (Cass. Sez. III 30/5/1955 Amato Giust. Pen. 1955 II, 963).
Essa si adegua anche alla più recente giurisprudenza di questa Sezione, citata dallo stesso ricorrente, e qui pienamente condivisa, a mente della quale, essendo la calunnia un reato di pericolo, alla cui configurazione è sufficiente anche l’astratta possibilità dell’inizio di un procedimento penale, una tale possibilità resta esclusa non solo nell’ipotesi, in cui la falsa accusa abbia ad oggetto fatti manifestamente inverosimili, ma anche nell’ipotesi, in cui l’esercizio dell’azione penale sia paralizzato da una condizione di procedibilità, purché tale difetto sia a sua volta evidente ed escluda immediatamente la possibilità di un seguito alla notizia di reato (Cass. Sez. VI 21/3/97 rv. 207167).
E’ pur vero che nella fattispecie non si tratta di una condizione di procedibilità, ma di una causa di non punibilità, ma gli effetti non cambiano.
Infatti le cause di non punibilità, che la dottrina comunemente definisce intrinseche in senso stretto, non comprendono solo le cause di giustificazione della punibilità, disciplinate dagli articoli 45-55 del cod. pen., ma anche tutte quelle condizioni di non punibilità, che confluiscono nella dimensione del fatto tipico.
E’ risaputo invero che l’esistenza di un fatto tipico, corrispondente a quello descritto da una norma incriminatrice, costituisce un presupposto necessario, ma non sufficiente per la punibilità di un reato. Questa può infatti essere esclusa per effetto di una norma, che autorizza o addirittura impone la realizzazione di una condotta criminosa, come avviene per la legittima difesa o per l’adempimento di un dovere, ovvero per il ricorrere di condizioni, che precludono la possibilità di muovere all’autore un addebito di colpevolezza individuale, come nel caso del fatto commesso da minori e incapaci, ovvero come nel caso in esame del coniuge non legalmente separato, che si appropria del danaro dell’altro coniuge.
In questi ultimi casi, a differenza delle cause di non punibilità c.d. estrinseche, cioè esterne alla struttura del reato, estranee al piano dell’offesa, consistenti in fatti, situazioni, e comportamenti successivi alla consumazione del reato, come l’amnistia, la prescrizione, la presenza di quelle condizioni, inerenti alla persona del colpevole, impedisce la configurabilità del reato, proprio perché ab origine comprese nel fatto tipico e precedenti all’evolversi di esso, con la conseguenza che la falsa denunzia del reato non è idonea all’apertura di indagini e alla instaurazione preventiva di un procedimento penale contro il calunniato, al fine di accertare la consistenza dell’accusa.
Non a caso nella fattispecie il P.M. aveva richiesto per tale fatto l’archiviazione, stante l’evidenza della condizione di coniuge non legalmente separato del denunziato, ed il G.I.P. aveva respinto la richiesta, disponendo ulteriori indagini non già in riferimento al reato di cui all’art. 646, ma a quello concorrente, di cui all’art. 570 c.p., il cui analogo procedimento penale per calunnia, giova ricordarlo, pure si è concluso con una pronuncia di insussistenza del fatto.
Non riceve quindi pregio alcuno la censura del ricorrente in ordine alla obbligatorietà dell’iscrizione della notizia di reato, che non ha nulla a che vedere con la concreta instaurazione di un procedimento penale, e dell’effettivo svolgersi del procedimento penale a carico del DCxx, evento quest’ultimo non collegabile direttamente alla falsa denunzia, ma all’eccessivo zelo dell’autorità che procedeva.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 16/12/2002.