L’art. 493 ter c.p. è reato plurioffensivo che tutela sia il patrimonio personale del titolare della carta di pagamaneto, che gli interessi pubblici alla sicurezza delle transazioni commerciali e alla fiducia nell’utilizzazione di tali strumenti da parte dei consociati.

(Cass. Sez. 2^ Pen. – sentenza 16/02 – 12/05/2021, n. 18609)

In tema di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, anche qualora l’uso dello strumento di pagamento da parte di terzi sia stato delegato dal titolare, non opera automaticamente l’esimente del consenso dell’avente diritto.

L’esistenza della volontà da parte del titolare della carta di credito all’uso ad opera di terzi deve essere rigorosamente valutata, al fine di evitare che siano legittimate condotte abusive poste in essere grazie all’apparente autorizzazione del titolare.

L’autorizzazione assumerà rilevanza solo nelle ipotesi in cui sia apprezzabile in modo manifesto (attraverso la dimostrazione dei rapporti esistenti tra le parti e delle circostanze in cui sia intervenuta tale autorizzazione) che il terzo utilizzatore dello strumento di pagamento o di prelievo di denaro agisce solo nell’interesse del titolare, eseguendo materialmente le operazioni consentite con l’uso della carta di credito, su disposizione del titolare legittimo.
TESTO INTEGRALE SENTENZA

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